Rumore: superamento valori limite e svolgimento misurazioni

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Nella sezione Giurisprudenza della Banca Dati Sicuromnia abbiamo commentato la sentenza del TAR di Potenza, n. 590 del 21 agosto 2017 con cui il Tribunale stabilisce che l’avvenuto superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabilito dalla vigente normativa è sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica.
Il commento della sentenza è a cura di Andrea Quaranta, Environmental and crisis manager.


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Il Caso della sentenza del TAR di Potenza, n. 590 del 21 agosto 2017

Una società operante nel settore della produzione di energia rinnovabile da fonte eolica ha impugnato un’ordinanza con la quale un Comune le aveva ingiunto di adottare «tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, anche mediante il blocco delle turbine, sulla base di misurazioni del livello sonoro prodotto dalle predette turbine svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata.
Fra i motivi di ricorso denunciati dalla ricorrente la carenza di legittimazione a emettere l’ordinanza da parte del Sindaco in assenza di un’urgenza e la mancata adozione di tutte le procedure tecniche per consentire una corretta misurazione.

Secondo il Tar di Potenza

Il TAR di Potenza ha respinto il primo motivo, affermando che l’avvenuto superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabilito dalla vigente normativa, anche se non coinvolgente l’intera collettività ma singoli cittadini, è sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica atteso che l’utilizzo del particolare potere di ordinanza di cui all’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ipotesi di accertato superamento dei valori limite, assume carattere pressoché doveroso, sia perché l’inquinamento acustico ontologicamente rappresenta un pericolo per la salute pubblica, sia in quanto tale fonte primaria non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
Tuttavia, ha ritenuto fondato nel merito il ricorso, in quanto “il decreto 16 marzo 1998 stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore […] In particolare, i criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono riportati nell’allegato B al medesimo decreto, secondo cui «prima dell’inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza”.
Nel caso di specie tali requisiti sono mancati.

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Redazione InSic

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