Manodopera edilizia cantieri

Verifiche di congruità in edilizia: le novità del Decreto COESIONE (DL 60/24)

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Il Governo nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso ha varato il cosiddetto ”Decreto COESIONE”, il “DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60“, in vigore dall’8 maggio 2024.

Al suo interno disposizioni che, come spiega bene il Governo, è volto a realizzare la riforma della politica di coesione prevista nella revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  • L’articolo 28 del DL 60/2024 aggiorna le previsioni sul contrasto al lavoro sommerso modificando l’articolo 29 del DL 19/2024(convertito in Legge 56/2024), il Decreto PNRR-bis che ha introdotto la patente a crediti per le imprese.

Appalti pubblici e privati: la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera

In base alle correzioni apportate al DL 19/2024 (PNRR-bis) dal DL 60/2024 (Decreto COESIONE, il nuovo articolo 29 del Decreto PNRR-bis convertito prevede ora che

  • negli appalti di realizzazione dei lavori edili privati prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il direttore dei lavori o il committente (in caso manchi la nomina del direttore dei lavori) dovranno verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di previste da uno specifico Decreto ministeriale (previsto dal decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021  previsto dal DL 76/2020 convertito in L.120/2020). Tale decreto ha recepito quanto previsto nell’accordo parti sociali del 10 settembre 2020 e ha dettato le modalità operative.
  • negli appalti pubblici il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance. L’ANAC procede all’accertamento della violazione delle previsioni sopra esposte.

Acquisizione dell’attestazione di congruità

Al comma 12 dell’art. 29 del DL PNRR-bis (come modificato dall’art.28 del DL COESIONE) si aggiunge che negli appalti privati che abbiano valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il Direttore dei lavori, ove nominato (o il committente stesso se manca la nomina) dovrà acquisire l’attestazione di congruità prima di procedere al versamento del saldo finale da parte del committente

Se manca un esito positivo di tale verifica di congruità o se manca una regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria si rischia una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

Nella tabella che segue mettiamo a confronto i testi dei comma 10-12 dell’art.29 del DL 19/2024 (PNRR-bis) convertito prima e dopo la correzione apportata dal Decreto COESIONE (art.28 del DL 60/2024)

Comma 10-12 dell’art.29
DL 19/2024 (PNRR-bis)
originario
Comma 10-12 dell’art.29 del
DL 19/2024 (PNRR-bis)
come modificato dal Decreto Coesione (in vigore dall’8 maggio 2024
10 . Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

12L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.  
10 Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11 Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.
12 L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

Cos’è la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera?

La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera serve a contrastare il fenomeno del lavoro nero in edilizia facendo emergere il dato reale della manodopera presente nei singoli cantieri edili.

Tale presenza deve essere proporzionata all’incarico affidato all’impresa e quindi ai lavori edili che dovranno essere realizzati ma ha anche l’obiettivo di smascherare quelle imprese che svolgono, di fatto, attività edile o prevalentemente edile, ma applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, creando così un danno alla regolare concorrenza tra le imprese.

Da quando si applica la congruità della manodopera?

La verifica di congruità si applica ai lavori edili denunciati alla Cassa Edile dopo il 1° novembre 2021 (esclusi dunque tutti i lavori e cantieri denunciati prima) e riguarda

  • tutti gli appalti pubblici, indipendentemente dal loro valore;
  • tutti i lavori/appalti privati il cui valore complessivo, lavori edili più lavori di altro tipo, sia superiore a 70.000,00 €.

Chi rilascia la congruità della manodopera?

L’attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero dal committente.

Come calcolare la verifica della congruità della manodopera

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile e tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile:

  • valore complessivo dell’opera;
  • valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
  • committenza;
  • eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Per approfondire sull’argomento suggeriamo “l’approfondimento di CNCE sulla congruità della manodopera in edilizia“.

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