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Acque affinate e utilizzo in agricoltura: il Regolamento 2020/741

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Il REGOLAMENTO (UE) 2020/741 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020 porta con sé le prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua: si fa riferimento, in particolare, alle “acque affinate” nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2023 ed in Italia è attualmente in discussione un Decreto del Presidente della Repubblica che dovrebbe attuare i suddetti obblighi europei.

  • A chi si applica il Regolamento 2020/741? quali sono i suoi obiettivi e gli obblighi che il Regolamento pone da una parte al Gestore degli impianti (un Piano di gestione delle acque) e dall’altro agli Stati Membri (sanzioni).

REGOLAMENTO (UE) 2020/741: Regolamento sulle acque affinate di agricoltura: a chi si applica?

Il Regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, ma anche disposizioni sulla gestione dei rischi e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate. Si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del regolamento.

Attuazione europea del Regolamento 202/741 e deroghe

In base al Regolamento (art.1) uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:

  • le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;
  • le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE;
  • le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;
  • i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.

Cosa si intende per acque affinate?

Per “acque affinate” si intendono le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento.

Cosa si intende per uso irriguo delle acque in agricoltura?

Per uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

  • colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;
  • colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);
  • colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli e colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

REGOLAMENTO (UE) 2020/741: obiettivo del Regolamento sulle acque affinate di agricoltura

Obiettivo del Regolamento è garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, per assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva Acque, 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Obblighi del gestore dell’impianto di Affinamento

In base al Regolamento europeo del 2020, il gestore dell’impianto di affinamento provvede (art.4) alla verifica della conformità delle acque destinate a scopi irrigui in agricoltura:

  • alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;
  • a ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda la qualità dell’acqua.

Oltre il punto di conformità, il gestore dell’impianto di affinamento non è più responsabile della qualità dell’acqua.

Inoltre, provvede al monitoraggio della qualità delle acque alle condizioni di cui all’allegato I, sezione 2 e ad ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda il monitoraggio.

Piano di gestione e dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua

Il Gestore deve anche elaborare il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua (art.5) insieme alle altre parti responsabili e dagli utilizzatori che devono essere consultati.

Il Piano di gestione deve (art.5)

  • stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell’impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell’allegato I, in conformità dell’allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;
  • individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell’allegato II, punto C);
  • individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell’acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all’utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.

Procedure per la produzione ed erogazione di acque affinate

All’articolo 6 si parla del Permesso che il gestore e le altre Parti responsabili devono ottenere dall’autorità competente per la produzione e l’erogazione di acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura.

Segue la verifica della conformità da parte dell’Autorità competente (art.7) rispetto alle condizioni prima indicate e riportate nell’Allegato I attraverso

  1. controlli in loco;
  2. dati di monitoraggio ottenuti, in particolare, in applicazione del regolamento;
  3. qualsiasi altro mezzo adeguato.

Acque affinate e obblighi europei e per gli Stati Membri

Il Regolamento prevede poi un obbligo di collaborazione sul riutilizzo delle acque abbia rilevanza transfrontaliera (art.8) ed un obbligo di informazione e sensibilizzazione (art.9) sulle tematiche del risparmio di risorse idriche risultante dal riutilizzo dell’acqua e specifiche Informazioni al pubblico (art.10 adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua.

Inoltre (art.11), il Regolamento europeo fissa entro il 26 giugno 2026 l’obbligo di elaborare, pubblicare e aggiornare successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenenti le informazioni sui risultati della verifica della conformità ed ogni anno i dati contenenti le informazioni sui casi di mancata conformità.

La stessa Commissione prevede, entro il 26 giugno 2028,una rivalutazione del regolamento sulla base di specifici aspetti (si veda l’art.12).

Il Regolamento demanda poi agli Stati membri di stabilire entro il 26 giugno 2024 le norme relative alle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione.

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Antonio Mazzuca

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