Esperto_radioprotezione

Esperto in Radioprotezione: il Decreto 9 agosto 2022 “Aggiornamento professionale” (e le sue modifiche)

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Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il decreto interministeriale (Lavoro-Salute) del 9 agosto 2022 rubricato come Decreto “Aggiornamento professionale” che disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione e svolgimento del relativo esame e dell’aggiornamento professionale.
Il Decreto sostituirà l’applicazione delle disposizioni dell’Allegato XXI del Decreto 101/2020, il Decreto Radiazioni Ionizzanti.

In questo articolo vediamo il contenuto del Decreto e tutti gli atti di modifica intervenuti oltre agli altri aggiornamenti sulle abilitazioni di medici ed esperti in radioprotezione.

Nell'articolo

Esperti in Radiazioni: iscrizione, formazione ed esami

Il decreto interministeriale (Lavoro-Salute) del 9 agosto 2022, entra in vigore il 1° Gennaio 2023 in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale in base a specifici orientamenti (vedi più in fondo il testo dell’art. 129) .

Requisiti e formazione Esperti in Radiazioni: il D.Lgs. 101/2020

Art. 129 
 
Abilitazione degli  esperti  di  radioprotezione:  elenco  nominativo
  (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78). 
...

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentiti  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  l'ISIN,  l'ISS  e  l'INAIL,  da
emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto,
sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le  modalita'
di   formazione,   le   modalita'   di   svolgimento   dell'esame   e
l'aggiornamento professionale degli esperti di  radioprotezione,  nel
rispetto dei seguenti criteri: 
    a) indicazione, per ciascun  grado  per  il  quale  il  candidato
esperto in radioprotezione intende ottenere l'iscrizione, dei  titoli
di studio universitario occorrenti; 
    b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente
almeno al master di primo livello per il  primo  grado  e  almeno  al
master di secondo livello per il secondo e il terzo grado  ovvero  ad
una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche
un tirocinio pratico della durata  minima  di  20,  40  e  60  giorni
lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo grado; 
    c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici  della  prova  di
esame fermo restando  che  la  stessa  dovra'  contemplare  anche  la
risoluzione di un caso pratico; 
    d) aggiornamento professionale assicurato mediante  corsi  tenuti
da  istituti  universitari,  dagli   Albi   professionali   o   dalle
associazioni di categoria della durata minima di  100  ore  ogni  tre
anni o corrispondenti crediti formativi universitari; 
    e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per
chi abbia  riportata  una  condanna  per  reati  contro  la  pubblica
amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono
essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici
e che non risultano interdetti; 
    f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti  presso  i
quali il tirocinio e' svolto; 
    g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda  di
iscrizione  nell'elenco  e  della  modalita'  secondo   cui   avviene
l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco; 
    h) previsione della composizione della commissione di  esame  con
designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni: 
      1) due componenti designati dal Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
      2) un componente designato dal Ministero della salute; 
      3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
      4) un componente designato dall'INAIL; 
      5) un componente designato dal Ministero dell'Universita'; 
      6) due componenti designati dall'ISIN; 
  fermo il ruolo  del  presidente  in  capo  ad  uno  dei  componenti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

DM 9/8/2022 il testo del Decreto

Di seguito il testo del DiM 9/8/22 ed un sunto dei passaggi principali.

Requisiti di iscrizione all’elenco degli Esperti di radioprotezione

Per essere iscritti all’elenco occorre (art. 2 del DiM 9/8/22) che gli aspiranti:

  • a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza  di uno Stato membro  dell’Unione Europea, che siano tuttavia  titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status  di rifugiato  ovvero dello status di protezione sussidiaria;
  • b) godano  dei diritti politici  e che non abbiano riportato una condanna per reati contro  la pubblica   amministrazione  e  contro  la  fede  pubblica,  e  che  non  risultino   essere stati interdetti;
  • c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall’articolo 8;
  • d) siano dichiarati  abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica della radioprotezione dalla competente Commissione di cui all’articolo 3;
  • e) non siano stati cancellati dall’elenco  degli esperti di radioprotezione negli ultimi  cinque anni.
Cosa contiene l’elenco degli esperti di radioprotezione?

L’elenco degli esperti di radioprotezione contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero  di iscrizione

Abilitazione come Esperto in Radioprotezione: come fare?

L’abilitazione è conseguita dal richiedente all’esito  del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti agli articoli 9, 10, 11 e 12 del DIM 9/8/22.

Abilitazione professionale ed esami – DD 7/2022

Per abilitarsi, l’aspirante esperto deve presentare domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto direttoriale 7/2022 (vedi sotto).

Quali requisiti per la domanda di abilitazione ad Esperto in radioprotezione?

Il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite  dalla normativa  vigente, di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, lettere  a), b) ed e) ed i titoli in dicati in c) e di aver provveduto al pagamento della tassa d’esame, da versare per ciascuna sessione.

Cosa allegare alla domanda di abilitazione ad Esperto in radioprotezione?

Alla domanda di ammissione all’esame è allegato il certificato del master che riporti  l’effettuazione del tirocinio previsto in art. 8 comma 2 del DIM 9/8/22.

Quanti tipi di abilitazioni come Esperto di Radioprotezione, esistono?

Le Abilitazioni sono di tre gradi e si distingue l’abilitazione sanitaria (si veda l’art.8).

Tipologie di abilitazioni come Esperto di Radioprotezione e titoli professionali

  • Per l’abilitazione di primo grado serve:
  1. almeno laurea triennale  in fisica, o in chimica, o in chimica industriale  o in ingegneria;
  2. almeno master di primo livello in materia  di radiazioni ionizzanti;
  • Per l’abilitazione di secondo grado:
  1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
  2. master  di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
  • per l’abilitazione di terzo grado sanitario:
  1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
  2. master  di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
  • per l’abilitazione di terzo grado:
    • laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
    • master  di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.

Esami per l’abilitazione come Esperto in radioprotezione

Il contenuto dell’esame è regolato all’art.9-12 del Dim 9/8/2022 che dettagliano i contenuti dell’esame e le conoscenze da verificare nei candidati all’abilitazione per l’elenco degli Esperti in radioprotezione riconosciuti dal Ministero.

  • L’art. 9 riguarda l’esame per l’abilitazione di primo grado,
  • l’art. 10 quella di secondo grado,
  • l’art. 11 di terzo grado sanitario
  • l’art.12 quella di terzo grado.

Iscrizione nell’elenco di soggetti abilitati post esame di abilitazione

Coloro che sono stati dichiarati  abilitati dalla Commissione possono essere iscritti nell’elenco previa  domanda, in  bollo, al Ministero del  lavoro e delle politiche sociali- Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità  individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 7/2022 e previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Aggiornamento degli Esperti di Radioprotezione

Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università,  dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali  di  ricerca   nel  settore   delle  radiazioni ionizzanti o dalle  associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione e dalle associazioni a  carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione  dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che  rilascino i relativi  attestati, della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.

Aggiornamento professionale e documentazione

In base all’art.13 comma 1 bis gli esperti di radioprotezione devono documentare l’aggiornamento   professionale trasmettendo gli attestati di partecipazione ai corsi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività  di docenza svolte e per i master valgono come aggiornamento professionale nella misura di quattro ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.

DM 9 agosto 2022: tutti gli aggiornamenti

In questa pagina riportiamo tutti gli aggiornamenti al DM 9 agosto 2022 che riguarda l’abilitazione degli Esperti in Radioprotezione.

Aggiornamenti al DM 9 agosto 2022 – in sintesi

La disciplina del Decreto 9 agosto 2022 è stata aggiornata con (in ordine cronologico):

Di seguito l’analisi di tutti i provvedimenti in materia

Decreto direttoriale n.61 del 19 maggio 2023

Con Decreto Direttoriale n.61 del 19/05/2023 il Ministero del lavoro regola ancora le modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto 9 agosto 2022, che prevede un decreto che regoli l’iscrizione di coloro i quali sono stati dichiarati abilitati dalla commissione.

Il Decreto regola all’articolo 1 la Presentazione della domanda, in bollo, per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione attraverso il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’articolo 2 indica la documentazione da presentare:

  • a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
  • b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le
    modalità indicate nel modulo di domanda;
  • c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione presentata all’Ufficio;
  • d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.

Decreto Direttoriale n.11 del 21/02/2023 – come presentare le domande di ammissione all’esame 2023 di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione?

Con Decreto Direttoriale n.11 del 21/02/2023 il Ministero, in attuazione dell’art.6 del decreto 9 agosto 2022 indica le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione.

La domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di
radioprotezione va presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Esperti di radioprotezione”.

Come inviare la domanda di ammissione all’esame?

Il modulo deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.

Entro quando presentare la domanda di ammissione all’esame 2023?

La presentazione della domanda va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente
l’anno della sessione di esame alla quale si intende partecipare. I candidati dovranno specificare tutti i gradi di abilitazione per cui intendono sostenere l’esame, nonché i gradi per cui siano, eventualmente, già in possesso dell’abilitazione.

Il modello di domanda è utilizzabile per le domande da presentarsi dal 1° gennaio 2023.

Documentazione da allegare alla Domanda di ammissione all’esame di radioprotezione 2023

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in
    favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia del diploma o dell’attestato di conseguimento del titolo di master, nel solo coso in cui tale titolo sia stato rilasciato da un Ente di formazione di diritto privato.

I requisiti di partecipazione all’esame per esperto in radioprotezione

Per i requisiti necessari alla partecipazione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione e per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 9 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INA

Esperto in radiazioni ionizzanti – chi è, cosa fa e la normativa

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