In questa pagina seguiamo gli orientamenti per la gestione dei casi positivi e le indicazioni fornite su come muoversi qualora in azienda si presenti l’eventualità di un caso che sviluppi sintomi riconducibili al Covid-19.
Partiamo dalle regole sull’Autosorveglianza del DL Riaperture e riportiamo le ultime Circolari del Ministero Salute con le prescrizioni prese sulla base dell’evoluzione dell’emergenza.
Autosorveglianza: le regole dal 1° aprile 2022
Con Decreto Riaperture (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52) si introduce dal 1° aprile 2022 la regola dell’Isolamento (art.4) e di divieto di mobilità dalla propria abitazione per i casi positivi. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Per chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi si applica il il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Art. 4 Isolamento e autosorveglianza A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione ((, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata)). 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui ((all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5)), fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».
Circolari Ministero Salute su isolamento e Autosorveglianza (Agg. Gennaio 2023)
Vediamo in questa sezione le regole indicate dalle Circolari del Ministero Salute per l’attuazione delle misure di Isolamento e Autosorveglianza.
Circolare n.51961/2022 per la gestione dei casi Covid-positivi
Con CIRCOLARE 51961 del Ministero della Salute del 31/12/2022 un nuovo aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.
La Circolare prevede distingue fra CASI CONFERMATI POSITIVI al Covid e CONTATTI STRETTI DI CASO (coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2) e OPERATORI SANITARI a contatto con CASO CONFERMATO.
Positivi al Covid-19: cosa fare? Isolamento e Uso di DPI
CASI CONFERMATI positivi al test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 la misura dell’Isolamento
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare
- dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
- anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
- Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
- I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare (si veda l’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina).
Isolamento e uso di FFP2
E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
CONTATTI STRETTI: cosa fare? Le regole dell’Autosorveglianza e uso FFP2
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Operatori sanitari a contatto con CASO CONFERMATO : test molecolare giornaliero
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.
Circolare n.37615/2022 per la gestione dei casi Covid-positivi
La Circolare n.37615 del 31 agosto 2022 cambia le regole per la gestione della positività: le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono
sottoposte alla misura dell’isolamento.
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga
effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo
d’isolamento. - In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno
dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute
nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID-19”.
Circolare n. 19680 del 30/03/2022
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono
sottoposte alla misura dell’isolamento.
Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento
sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova
variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).”
- Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Protocolli Sicurezza sul lavoro in azienda – Aggiornamenti
In questa pagina seguiamo l’evoluzione della gestione dei casi sintomatici in azienda in base ai diversi Protocolli per la salute e sicurezza sul lavoro, aggiornati nel tempo.
Il Protocollo del 31 giugno 2022
Il Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro tenendo conto delle misure di contrasto e di contenimento già contenute nei precedenti Protocolli condivisi, modifica la gestione dei casi sintomatici in azienda.
Al punto 9 prevede che in caso di superamento dei 37,5 gradi e sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzali, la persona sintomatica deve avvisare il datore di lavoro o l’ufficio del personale ed essere isolata e dotata di mascherina FFP2.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in
legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi
febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del
personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di
mascherina FFP2.
Il nuovo protocollo condiviso del 6 aprile
Le misure indicate nel “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021, che ha aggiornato il Protocollo del 24 aprile 2020, costituiscono il parametro legale e il limite invalicabile delle responsabilità del datore di lavoro rispetto al possibile contagio da Coronavirus.
Vediamo quindi come gestire in azienda eventuali casi di soggetti con sintomi riconducibili al Covid-19.
Come gestire una persona sintomatica in azienda
L’azienda – che avrà provveduto a inserire nel proprio protocollo anti-Covid la relativa procedura – dovrà tener conto del caso in cui via sia un caso di persona che sviluppi febbre e un sintomo che sia riconducibile al Coronavirus (come, ad esempio, la tosse). Procederà innanzitutto all’isolamento della persona, in modo che essa non possa ulteriormente essere messa nelle condizioni di poter potenzialmente infettare terzi.
Isolamento dei soggetti con sintomi
L’isolamento implica l’uso della mascherina da parte del soggetto sintomatico. Va realizzato in modo che chi collabora all’operazione sia munito di ogni idonea misura di prevenzione e protezione; a partire, ovviamente, dall’uso di una mascherina chirurgica o, meglio, di un vero e proprio DPI, e dal necessario distanziamento rispetto al sintomatico. L’isolamento dovrà essere disposto anche “per tutti gli altri presenti dai locali”. In questi non proprio felici termini si esprime il Ministero del lavoro sul suo sito ufficiale; vale a dire rispetto a tutti coloro che abbiano frequentato locali nei quali la persona è stazionata.
Comunicazione alla competente autorità sanitaria
Il passo successivo da compiere è avvertire la competente autorità sanitaria. Questo utilizzando i numeri a ciò dedicati (che, quindi, vanno preventivamente conosciuti da chi debba intervenire). L’autorità sanitaria avrà cura di fornire le indicazioni per la gestione della situazione nell’immediato. La stessa fornirà anche le successive istruzioni e, soprattutto, chi si deve “prender carico” (se del caso per mezzo dell’invio di ambulanza) della persona che presenti i sintomi, che deve essere sottoposta a tampone.
Sanificazione degli ambienti di lavoro
La circostanza che in azienda vi sia stato un caso di possibile positività al Covid-19 implica una serie di conseguenze pratiche importanti. Ad esempio: nessuno deve stazionare in alcun modo nei locali nei quali è stato il sintomatico; almeno fino a quando non si è certi della negatività (a seguito di tampone) del soggetto.
È utile ricordare che il Protocollo del 24 aprile 2020, al punto 4, prevedeva espressamente:
- in caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, “si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali”.
Misure di contenimento: “contatti stretti” e quarantena
Tra le misure più impegnative per le organizzazioni c’è la necessità di collaborare con le autorità sanitarie per definire quali siano stati i “contatti stretti” della persona al lavoro. Questo consentirà di individuare di chi debba essere collocato in quarantena.
Al riguardo è necessario chiarire preliminarmente cosa si intenda per “contatto stretto”, avendo a riferimento le circolari del Ministero della salute che forniscono un contenuto a tale espressione.
La prima circolare del Ministero della salute di riferimento è stata la n. 6360 del 27 febbraio 2020, poi oggetto di successivi aggiornamenti, quali quelli contenuti nella circolare n. 18584 del 29 maggio 2020 .
E, infine, alla circolare del 12 ottobre 2020.
Cosa si intende per contatto stretto?
Dopo aver premesso che:
“Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso”
la circolare del 29 maggio 2020 descrive come segue il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio): “un caso probabile o confermato è definito come una persona che:
- vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- abbia avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- o un operatore sanitario che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19; oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto”.
Le procedure di tutela in azienda
Sarà dunque fondamentale prevedere e assicurare una puntuale e preventiva informativa ai lavoratori sulle procedure di tutela in azienda.
Tale procedura dovrà comprendere l’indicazione delle misure igienico-sanitarie che devono essere seguite; nonché le procedure aziendali relative al distanziamento interpersonale, all’uso degli spazi comuni e a quello delle mascherine.
È compito dell’azienda – una volta gestita l’emergenza da presenza di un sintomatico in azienda – individuare chi sia stato a “contatto stretto” con la persona. Si dovrà poi procedere, rispetto ai propri lavoratori, a comunicare i relativi nominativi alla autorità sanitaria non consentendo ai medesimi di accedere al lavoro.
In ordine alle modalità che vanno seguite per garantire la necessaria “collaborazione” con la ASL di riferimento vi sono sensibili differenze sul territorio nazionale. In linea di massima occorre – previo coinvolgimento del medico competente – individuare i nominativi dei “contatti stretti”. Innanzitutto con riferimento ai lavoratori dell’azienda, sui quali la stessa è chiamata a prendere le sue decisioni. Tali decisioni sono legate, innanzitutto, all’opportunità o meno che essi possano lavorare.
Il contact tracing
Rispetto al contact tracing e alle modalità procedurali da seguire si può far riferimento al Rapporto ISS-Covid 19 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19”, versione del 25 giugno 2020. Questo tipo di adempimento è probabilmente quello con maggiore “impatto” sulle organizzazioni.
La ricerca aziendale potrebbe infatti portare all’individuazione di un numero significativo di lavoratori a contatto con il sintomatico (poi positivo). Questi non potranno rientrare al lavoro senza prima aver effettuato:
- almeno un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni, salve diverse indicazioni dell’autorità sanitaria,
- o almeno un tampone negativo, portato a conoscenza dell’azienda.
Il periodo di isolamento fiduciario potrà essere gestito, dal punto di vista lavoristico, come malattia.
Infatti, l’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020, come vigente a seguito della conversione in legge, prevede espressamente che tale periodo non incida sul comporto e sia da qualificare come malattia.
Accesso in azienda
Il “Protocollo condiviso di aggiornamento” del 6 aprile 2021 – così come ilProtocollo del 24 aprile 2020 – ribadisce che il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Riammissione al lavoro
Nel nuovo Protocollo (nella Parte 2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA) spunta un paragrafo specifico sulla riammissione al lavoro dei positivi negativizzati.
Confermate le due casistiche e relative disposizioni (per i «casi positivi asintomatici» e per i «casi positivi sintomatici»), regolate con la circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, a subire profonda modifica è stata la specifica casistica, riferita ai «casi positivi a lungo termine».
Anticipata con l’ultimo Protocollo condiviso, la nuova regolamentazione è confermata mediante successiva circolare del MdS, n. 15127 del 12 aprile 2021, emanata (anche a scopo di rettifica della precedente del 12 ottobre) dopo la sottoscrizione del Protocollo. Sono modificate le indicazioni relative alla riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2 dei lavoratori risultanti positivi oltre il 21° giorno, per i quali è prevista la riammissione al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Specifica gestione, invece, confermata anche nel testo del Protocollo condiviso del 6 aprile u.s., quella relativa a coloro che, in fase di rientro in azienda, essendo stati positivi al tampone e avendo anche dovuto subire un ricovero ospedaliero, dovranno ri-sottoporsi a visita medica per un nuovo giudizio di idoneità/inidoneità; solo però nel caso che questi fossero già in un regime di sorveglianza sanitaria, anche se il tempo di assenza dovesse essere inferiore alla soglia specificata all’art. 41, co. 2, lett. e-bis del D.Lgs. 81/08 s.m., e cioè, sessanta giorni.
Gestione casi sintomatici e riammissione al lavoro – approfondimento
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