carri allegorici

Le sfilate di carri allegorici: la normativa

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L’inquadramento normativo, amministrativo e tecnico relativo alle sfilate dei carri allegorici, così come per le altre fattispecie di spettacolo, è a volte reso incerto e difficile dalla diversità delle condizioni ambientali e di svolgimento, anche a causa di una stratificazione normativa a volte contraddittoria.

Numerose sono le iniziative che si svolgono nel periodo di Carnevale lungo tutta la nostra penisola. Alcune hanno radici secolari, molte prevedono sfilate di carri allegorici, diverse includono eventi collaterali come concerti, giochi e quasi tutte coinvolgono interi centri cittadini.

In questo articolo, attraverso la risposta alle domande più frequenti, cerchiamo di chiarire i principali dubbi sugli adempimenti tecnico normativi relativamente ai carri allegorici.

I carri allegorici sono parificati alle attrazioni dello spettacolo viaggiante?

No, i carri allegorici non sono classificabili “attrazioni dello spettacolo viaggiante” e non è previsto il rilascio del codice identificativo di cui al D.M. 18/05/2007 (vedi nota prot. n. 17082/114 del 01/12/2009 del Ministero dell’Interno).

Quale documentazione certificativa serve per i carri allegorici?

Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 17082/114 del 01/12/2009, ha indicato che i carri allegorici devono essere costruiti nel rispetto della normativa vigente o, in assenza di normativa specifica, di standard di buona tecnica di riconosciuta validità, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica e antinfortunistica. In analogia a quanto previsto dall’art. 141 bis del Regolamento di Attuazione del T.U.L.P.S. la sicurezza del carro e la rispondenza alle regole tecniche di sicurezza deve essere attestata da una relazione a firma di tecnico esperto.

Le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2019). La relativa certificazione sarà acquisita dall’Ente che deve rilasciare l’autorizzazione per la sfilata.

E’ previsto il controllo da parte della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo?

Qualora l’evento avvenga in luogo delimitato o ci siano strutture per il pubblico si configura il “locale di pubblico spettacolo” che deve essere verificato ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (parere e sopralluogo). Per locali fino a 200 persone la sicurezza viene attestata da relazione asseverata di un tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 141 del Reg. T.U.L.P.S., che sostituisce il parere e il sopralluogo della Commissione.

Quale autorizzazione deve essere richiesta per le sfilate di carri allegorici? E’ possibile presentare la SCIA ai sensi dell’art. 68 o dell’art. 69 del T.U.L.P.S.?

E’ da premettere che la SCIA ai sensi degli articoli. 68 e 69 del T.U.L.P.S. è prevista per eventi che si concludono entro la mezzanotte del giorno di inizio e che hanno una capienza fino a 200 persone. Quindi la SCIA è presentabile per quegli eventi di spettacolo o intrattenimento che avvengono in ambito delimitato dove il numero di partecipanti è calcolabile e controllabile. Non si ritiene possibile la presentazione di SCIA per quegli eventi che avvengono in ambiti aperti, senza delimitazioni e senza strutture per il pubblico, dove è sostanzialmente impossibile determinare il numero totale di persone e tanto meno risulta possibile, per gli organizzatori, garantire che il numero di persone non superi quello previsto di 200 persone, dei quali le sfilate di carri allegorici ne sono un tipico esempio.


Al rigo 77 dell’Allegato A al D.Lgs. 222 del 2016, nelle quali taluni tendono a voler inquadrare le sfilate di carri allegorici, è previsto, per le attività di spettacolo all’aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore superiori ai limiti della zonizzazione comunale, il regime amministrativo della “comunicazione”. Per quelle che superano i limiti acustici è invece richiesta “l’autorizzazione”. E’ però da rilevare che in tale rigo non vengono riportati, nei riferimenti normativi, gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. facendo desumere che la tipologia di evento in descrizione sia stata esclusa dall’ambito di applicazione degli stessi articoli generando non pochi dubbi.

La nota n. 557/PAS/U/004683 del 23/03/2017

Il Ministero dell’Interno con nota n. 557/PAS/U/004683 del 23/03/2017, in risposta a specifici quesiti posti dal MI.S.E. sull’applicazione di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 222/2016, in particolare sull’eventuale abrogazione della SCIA di cui agli articoli 68 e 69 T.U.L.P.S., evidenzia come il testo non sia chiaro: si osserva che in effetti la redazione tecnica delle previsioni normative cui codesto Dicastero si riferisce pare non ineccepibile né di univoco significato e quindi tale da alimentare non pochi dubbi interpretativi, tra cui quelli qui rappresentati. Allo stato non sembra pertanto possibile dare ai quesiti qui proposti una risposa con i caratteri della certezza e delle definitività, dovendosi trarre la soluzione da criteri di plausibilità logica e di rispetto dell’ispirazione di fondo del provvedimento legislativo in questione, nella insufficienza del tenore letterale delle relative disposizioni.”

Continua la nota: Del resto, la relazione illustrativa del decreto legislativo e, in particolare, il documento di analisi tecnico-normativa, affermano che le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente e, per quanto riguarda il TULPS, esso è stato inciso limitatamente all’articolo 126 (v. il punto “Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti” ed il punto “Individuazione di effetti abrogativi impliciti …”). Pertanto, le diciture richiamate della Tabella A non paiono sufficienti a far ritenere abrogate le previsioni normative cui si riferisce il primo quesito, contenute nell’ultimo comma degli articoli 68 e 69 TULPS.”.

Carri allegorici: le procedure amministrative di autorizzazione

Premesso quanto sopra e tenuto conto che generalmente le sfilate di carri hanno emissioni sonore superiori ai limiti e i carri si possono ben considerare “strutture”, spesso anche complesse, si ritiene che per le stesse non sia possibile applicare quanto previsto al rigo 77 dell’Allegato A al D.Lgs. 222/2016. Per tali eventi, invece, si devono seguire le procedure degli articoli 68 o 69 (a seconda delle dimensioni dell’evento e del numero di carri) e quindi può essere presentata SCIA solo se l’ambito è delimitato o ci siano strutture per il pubblico e la capienza sia non superiore a 200 persone. In altre condizioni, cioè con numero di persone superiore o ambito non delimitato, si deve chiedere l’autorizzazione ai sensi degli stessi articoli 68 o 69.

Tale iter amministrativo risulta largamente utilizzato dagli Enti locali; basta infatti effettuare una rapida ricerca nei vari siti istituzionali e di servizio per verificare come la modulistica e le procedure siano impostati in tal senso.

Quale regola tecnica di prevenzione incendi deve essere applicata?

Nel caso di presenza di strutture per il pubblico, senza delimitazione dell’area, deve essere applicato il D.M. 19/08/1996, nello specifico il titolo IX, oppure può essere utilizzato il D.M. 03/08/2015 (solo RTO).

Nell’evenienza che l’ambito sia delimitato può essere applicato il sopra citato D.M. 19/08/1996 o, in alternativa, la recente regola tecnica verticale V.15, emanata con D.M. 22/11/2022. La regola tecnica V.15, infatti, non comprende, nel suo campo di applicazione, i luoghi non delimitati.

Sfilate di carri allegorici: la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 17082/114 del 2009

Ad ogni buon fine si riporta il testo della Circolare prot. n. 17082/114 del 01/12/2009 del Ministero dell’Interno che tratta delle sfilate di carri allegorici:

“SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Con la presente circolare si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco.

– I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza;

– le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

– non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;

– si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.”

Per saperne di più su tutti gli altri aspetti del pubblico spettacolo e delle manifestazioni pubbliche consulta il volume di EPC Editore a cura di Paolo Muneretto:

Consulta anche i seguenti articoli

Attività di intrattenimento e di spettacolo: la nuova RTV antincendio -DM 22 novembre 2022

Paolo Muneretto

Perito edile. Funzionario dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale di Venezia con la qualifica di Direttore Coordinatore. E’ nel Corpo Nazionale dal 1990. Oltre alle attività di gestione ed organizzazione di vari uffici e servizi si occupa di prevenzione incendi. Negli ultimi quindici anni ha approfondito la materia del Pubblico Spettacolo. Da sempre si occupa di pianificazione, piani di emergenza e procedure operative standard. Ha partecipato, come componente VF, alla maggior parte delle Commissioni di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, convocate in diversi comuni della provincia per la registrazione di decine di attrazioni viaggianti a seguito dell’emanazione del D.M. 18.05.2007. E’ stato componente del gruppo di lavoro creato dalla Regione Veneto per l’uniformazione della documentazione da presentare per le attività di pubblico spettacolo. E’ componente del Gruppo di Lavoro del CNVVF per l’elaborazione della Regola Tecnica sul “Crowd management” e di quello per la redazione della RTV 15 emanata con D.M. 22/11/2022.

Paolo Muneretto

Perito edile. Funzionario dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale di Venezia con la qualifica di Direttore Coordinatore. E’ nel Corpo Nazionale dal 1990. Oltre alle attività di gestione ed organizzazione di vari uffici e servizi si occupa di prevenzione incendi. Negli ultimi quindici anni ha approfondito la materia del Pubblico Spettacolo. Da sempre si occupa di pianificazione, piani di emergenza e procedure operative standard. Ha partecipato, come componente VF, alla maggior parte delle Commissioni di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, convocate in diversi comuni della provincia per la registrazione di decine di attrazioni viaggianti a seguito dell’emanazione del D.M. 18.05.2007. E’ stato componente del gruppo di lavoro creato dalla Regione Veneto per l’uniformazione della documentazione da presentare per le attività di pubblico spettacolo. E’ componente del Gruppo di Lavoro del CNVVF per l’elaborazione della Regola Tecnica sul “Crowd management” e di quello per la redazione della RTV 15 emanata con D.M. 22/11/2022.