In Gazzetta ufficiale la Legge di Conversione (Legge del 23 febbraio 2024, n. 18) al Decreto Milleproroghe 2024 (DL 30 dicembre 2023, n. 215) che porta con sé diverse proroghe in materia di ambiente, sicurezza, edilizia e antincendio.
Per l’antincendio, una delle modifiche più di carattere amministrativo riguarda la proroga fino al 31 dicembre 2024 della SCIA antincendio per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.
Nell'articolo
SCIA antincendio per spettacoli dal vivo: cosa prevede il Decreto Semplificazioni 2020
La proroga della SCIA antincendio per spettacoli dal vivo è contenuta nell’articolo 7, comma 5 del Milleproroghe 2024 (convertito): si tratta di una semplificazione amministrativa che era prevista all’articolo 38-bis comma 1 del Decreto Semplificazioni 2020, il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il Decreto Semplificazioni prevedeva la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale per attività culturali di teatro, musica, danza e musical, le proiezioni cinematografiche che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, e destinate a un massimo di 2.000 spettatori (prima erano 1.000),
Cosa indicare nella SCIA per spettacoli dal vivo
La presentazione della SCIA (ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241) va presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Fino a fine anno, nella SCIA occorre riportare:
- il numero massimo di spettatori;
- luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- orario della manifestazione.
Occorre presentare anche una relazione di un professionista tecnico attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.
SCIA e poteri dell’autorità amministrativa
L’amministrazione competente, se accerta la carenza dei requisiti e dei presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
L’amministrazione può prendere questi provvedimenti anche oltre i 60 giorni in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci.
Locali di pubblico spettacolo: la normativa antincendio
Ricordiamo che con “Decreto 22 novembre 2022” si approva la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.
Sulle pagine di InSic abbiamo visto “ i contenuti generali della Regola tecnica” e abbiamo poi posto l’attenzione su:
- quali sono i luoghi e le attività di pubblico spettacolo
- quali sono le distanze di sicurezza previste
Attività di pubblico spettacolo: news e normativa antincendio
Locali di Pubblico intrattenimento: volumi di approfondimento
Tra i libri di prevenzione incendi di EPC Editore indichiamo il volume in formato cartaceo ed ebook:
Le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo
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Pagine: 464
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Viene riportata la regola tecnica verticale per i locali di spettacolo e trattenimento a carattere pubblico V.15 emanata con D.M. 22/11/2022, commentata dall’autore. Sono presenti casi applicativi di rapida comparazione con il precedente D.M. 19/08/96 e due casi studio con applicazione completa della norma.
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Muneretto Paolo
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).
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