28.09.26
Continuiamo con l’analisi del Regolamento RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) introdotto con D.M. n.59/2023.
Abbiamo visto i contenuti del Decreto, la sua entrata in vigore e le caratteristiche del Registro di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di identificazione dei rifiuti. Vediamo ora come funziona in concreto il Registro: la struttura, il ruolo dell’Albo gestori, l’iscrizione al RENTRI, la trasmissione dei dati.
L’analisi completa del Regolamento RENTRI è disponibile su InSic.
Nell'articolo

Il Registro elettronico dei rifiuti RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994. Tramite il RENTRI il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.
Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali (art.11).
Il Registro prevede
Le spese di funzionamento del RENTRI sono coperte da
Il primo anno sono versati contestualmente al momento dell’iscrizione. In seguito, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

L’articolo 12 regola l’iscrizione al Registro dei Rifiuti, l’articolo 13 indica le tempistiche di iscrizione ed il 21 le modalità di iscrizione. Per approfondire sull’argomento leggi il nostro approfondimento: “Iscrizione al RENTRI: date, scadenze per i soggetti obbligati“
Chi è tenuto a iscriversi al RENTRI? In base all’articolo 12 sono tenuti a iscriversi:
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.
L’articolo 13 indica le tempistiche per i soggetti tenuti al RENTRI
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1. In base al Decreto, il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo successivamente alle scadenze di cui all’articolo 13, comma 1, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico (vedi art.12).
Prevista anche un’iscrizione volontaria al RENTRI per soggetti non obbligati o non ancora obbligati temporalmente ed una cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo al venir meno dei requisiti che determinano l’obbligo di iscrizione.

A seguito dell’iscrizione gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all’articolo 21.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione (se non ci sono, non è dovuta trasmissione)
Secondo l’articolo 13 del Regolamento, gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 5 del Codice Ambiente sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all’articolo 7, comma 8 e secondo le procedure di cui all’articolo 21.
All’articolo 21 del Regolamento si indica l’emanazione di uno o più decreti direttoriale del MASE (entro 180 giorni dall’entrata in vigore del RENTRI) sentito l’Albo gestori che dovrà indicare:
i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (salvo soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali) che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Avere tali tecnologie (a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore del RENTRI) è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del RENTRI.
In base all’articolo 18 i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi del Titolo III del Regolamento RENTRI delegando
I Produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema
I Delegati, invece dovranno
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