In questa pagina riportiamo l’ultimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (Allegato VII), previste ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Scopri chi sono i soggetti certificati dal Ministero, quali sono le procedure corrette per la prima verifica INAIL e come distinguere tra manutenzione ordinaria e verifiche di legge.
Nell'articolo
Riportiamo in ordine cronologico i decreti direttoriali che aggiornano l’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature.
Per l’archivio degli anni precedenti è possibile consultare la pagina ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata alle Verifiche Periodiche.
L’art. 71 del D.Lgs. 81/08 dispone che “…il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO”.
Prima di richiedere la verifica, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di comunicare la messa in servizio dell’attrezzatura all’INAIL territorialmente competente (art. 2 del DM 11 aprile 2011), che assegna un numero di matricola univoco, indispensabile per ogni successiva attività di controllo.
Si precisa che la verifica periodica (art. 71, comma 11) non sostituisce l’obbligo del datore di lavoro di effettuare le manutenzioni e i controlli periodici (art. 71, comma 8), i cui esiti vanno riportati nel registro di controllo dell’attrezzatura.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro:
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
Si tratta di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4 dell’art. 2, del D.I. 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche” (di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08).
In caso di verifiche, il datore di lavoro può consultare un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, costituito presso INAIL e presso le ASL o anche su base Regionale presso le singole ASL.
Con Circolare n. 11 del 23 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’introduzione di un nuovo applicativo per la gestione dell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, come previsto dall’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 11 aprile 2011.
Scopri di più sul nuovo applicativo “Verifiche periodiche” 2025: Vai all’articolo di INSIC
I soggetti abilitati alle verifiche periodiche devono rispettare gli obblighi del decreto interministeriale 11/4/2011:
In caso di variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati, occorre una preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ( ai sensi del D.I. 11.4.2011).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
Al momento della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, (ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011), i soggetti abilitati devono comunicare:
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