acque meteoriche di dilavamento

Acque meteoriche di dilavamento: definizione e gestione

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Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quelle acque che, cadendo al suolo a causa di precipitazioni atmosferiche, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti.

Il D.Lgs. 152/2006 non prevede una definizione specifica, tuttavia, con la dicitura acque meteoriche di dilavamento si fa riferimento alle acque originate da precipitazioni atmosferiche che “dilavano” le superfici con cui vengono a contatto.

In questo contesto si pone il problema se le acque meteoriche di dilavamento che, venute a contatto con fonti inquinanti e quindi contaminate, possano ancora essere considerate “acque meteoriche” disciplinate dall’art. 113 del T.U.A., oppure debbano essere considerate vere e proprie “acque reflue industriali” (come definite dall’art. 74, comma 1, lett. h).

Chi regola scarichi e immissioni di acque meteoriche?

Come indicato nell’art. 113 del D.Lgs. 152/2006, le Regioni hanno il compito di prevedere le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, nonché i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.

Le acque meteoriche non disciplinate dalle Regioni sono invece escluse dalla normativa relativa alla tutela delle acque dall’inquinamento.

Acque meteoriche o acque reflue industriali?

Quando ci si occupa della normativa relativa all’inquinamento idrico industriale ci si imbatte di frequente nel problema delle acque meteoriche di dilavamento e cioè delle acque di pioggia che, attraverso il “dilavamento” delle superfici con cui vengono a contatto, immettono nell’ambiente sostanze inquinanti.

La qualificazione delle acque

Il dubbio più grande riguarda ovviamente la qualificazione delle acque: se la loro contaminazione dipende da attività lavorativa, sono da considerare o no acque reflue industriali con la conseguente applicabilità della relativa disciplina, anche penale, prevista dalla parte terza del D.Lgs. 152/06?

Dottrina e giurisprudenza se ne sono occupate frequentemente, giungendo a conclusioni molto spesso discordanti.

La normativa di riferimento per le acque meteoriche

Il D.Lgs. 152/06, che si occupa di questo specifico argomento nell’articolo 113:

Art. 113
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
 
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
 

L’art. 74, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/2006 definisce invece come «acque reflue industriali»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento.

È proprio su questa “diversità” che si basa la distinzione: una “acqua reflua industriale” deve essere “diversa” rispetto ad una “acqua meteorica di dilavamento” in termini di qualità dell’acqua stessa.

Le sentenze della Cassazione penale sulle acque meteoriche

Questo concetto è stato affermato anche dalla Suprema Corte (Cass. pen, sez. III, del 7 novembre 2012, Sentenza n. 2340) per cui, in tema di acque reflue industriali, “non dalla natura della struttura in cui sono prodotte (insediamento industriale o meno) bensì dalla natura delle acque stesse scaturisce l’applicabilità della tutela penale dall’inquinamento idrico”.

Anche secondo la Sentenza n. 2832, Cass. pen., sez. III, del 22 gennaio 2015, si devono “escludere dal novero delle acque meteoriche di dilavamento tutte quelle che subiscono una qualunque contaminazione con sostanze o materiali inquinanti, pure se non connesse a quelle impiegate nello stabilimento”.

La più recente Sentenza n. 6528 del 19 febbraio 2021, Cass. pen., Sez. III, si è occupata del caso in cui acque meteoriche, dilavando una superficie industriale contaminata da percolamenti generati da rifiuti solidi urbani, defluivano in una griglia nella pavimentazione dell’area esterna allo stabilimento.

La Corte ribadisce che costituisce “scarico”, qualsiasi “versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall’insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli, appunto, delle acque meteoriche”.

Cosa fare in caso di acque meteoriche contaminate?

In presenza di acque meteoriche contaminate per dilavamento, solo se l’azienda ha provveduto ad incanalarle in uno scarico diretto si applicherà la disciplina per le acque reflue industriali.

Se non lo ha fatto, spetta alle Regioni intervenire per stabilire tale obbligo (di convogliamento e depurazione) in modo da farle rientrare nel concetto di scarico di acque reflue industriali, disciplinato (con obblighi e sanzioni) dalla parte terza del D.Lgs. 152/06, al fine di evitare l’inquinamento da scarichi.

Acque meteoriche: significato, scarico e smaltimento

  1. <strong>Acque meteoriche e acque di prima pioggia: significato e differenze</strong>

    Le acque meteoriche di dilavamento sono le acque generate da una precipitazione atmosferica che dilavano le superfici con cui entrano in contatto.Le acque di prima pioggia sono invece quella porzione di acqua piovana che cade nei primi minuti di un evento meteorico (i primi 5mm di acqua).

  2. <strong>Cosa è importante sapere sullo scarico delle acque meteoriche di dilavamento?</strong>

    È sempre, vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee (art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/06).

  3. <strong>Perché sono importanti le acque meteoriche di dilavamento?</strong>

    Il problema delle cosiddette “acque meteoriche di dilavamento” riguarda le acque generate dalla pioggia che, attraverso il “dilavamento” delle superfici con cui vengono a contatto, possono immettere nell’ambiente sostanze inquinanti.

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