Dossier RENTRI_formulario identificazione rifiuti

Formulario di identificazione dei rifiuti: cos’è, come funziona e le novità introdotte dal RENTRI

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Continuiamo con l’analisi del regolamento RENTRI introdotto con D.M. n.59/2023: dopo aver visto i contenuti del Decreto, la sua entrata in vigore e il Registro di carico e scarico dei rifiuti, passiamo alle disposizioni per il Formulario di identificazione dei rifiuti: cos’è? come funziona e quali tipologie sono ora a disposizione degli operatori del settore rifiuti

Cos’è il Formulario di identificazione dei rifiuti

Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti. Il Formulario è stato introdotto e regolato all’articolo 193 comma 1 del  Testo Unico Ambiente, D.Lgs. n.152/2006. Lo regolamentava il D.M. n. 145 del 1/4/98, abrogato poi dal Decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59 in vigore dal 15 giugno 2023, che ne detta la disciplina agli artt. 5, 6 e 7 e riporta all’allegato II il Modello di Formulario.

Il RENTRI distingue un Formulario digitale ed uno cartaceo. Vediamo quindi chi emette il certificato, le nuove regole sulla vidimazione e trasmissione.

  1. Chi emette il formulario di identificazione dei rifiuti?

    Il FIR emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell’allegato II del D.M. n. 59/2023 ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore. [art. 5 del D.M. n. 59/2023]

  2. Formulario rifiuti: la vidimazione

    Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all’articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, se in formato digitale.[art. 6 del D.M. n. 59/2023]

  3. Chi è responsabile per il Formulario di identificazione rifiuti?

    La responsabilità per il FIR è del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza.[art. 6 del D.M. n. 59/2023]

  4. Registro di carico e scarico e del Formulario

    I modelli di Registro di carico e scarico e del Formulario sono applicabili a partire dalle date di iscrizione al RENTRI di cui all’art.13 Fino a quel momento continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’art.190 comma 2 e art. 193 commi 3, 4, 5 del TUA: tale disciplina si applica a quanto non espressamente regolato dal RENTRI.(vedi in fondo le norme del Codice Ambiente).

Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo

Il FIR cartaceo riguarda i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI

  • viene generato conformemente ai modelli di cui all’allegato II del Decreto RENTRI
  • è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
  • È stampato su moduli A4,
  • è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore.

[art.6 del D.M. n. 59/2023]

Trasmissione del FIR cartaceo

Il trasportatore provvede a trasmettere una copia del Formulario al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:

  • mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
  • mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
  • mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all’articolo 21.
Documentazione_ambiente

Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale

Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche ancora da definire (da parte del MASE).

  • è emesso e gestito in modalità digitale secondo quanto indicato dall’articolo 6 nel rispetto delle procedure operative di cui all’articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell’articolo 20;
  • è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI
  • viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.
  • la sottoscrizione da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 8.

[art.6 del D.M. n. 59/2023]

Documentazioni allegate al FIR digitale

In base all’articolo 7 del Decreto RENTRI, il rifiuto va accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto per agevolare i controlli su strada durante il trasporto (vedi modello di cui all’Allegato II)

In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche (ancora da definire, come richiesto all’art.8.)

Deve essere possibile la riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI.

[art.7 del D.M. n. 59/2023]

Trasmissione del FIR digitale

La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene attraverso il RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

Formulario di identificazione dei rifiuti – normativa Codice Ambiente D.lgs. n.152/2006

Articolo 193 del D.lgs. n.152/2006
 
                      (Trasporto dei rifiuti). 
 
  1. Il trasporto  dei  rifiuti,  eseguito  da  enti  o  imprese,  e'
accompagnato da un formulario  di  identificazione  (FIR)  dal  quale
devono risultare i seguenti dati: 
    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
    b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
    c) impianto di destinazione; 
    d) data e percorso dell'istradamento; 
    e) nome ed indirizzo del destinatario. 
  2. Con il decreto  di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono
disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto
e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione  al
Registro elettronico nazionale, con  possibilita'  di  scaricare  dal
medesimo Registro elettronico il  formato  cartaceo.  Possono  essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie  di  rifiuti
ovvero per particolari forme di raccolta. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti  nel
decreto))  di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  1,  continuano  ad
applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.
145, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e  vidimazione
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  o  dagli  uffici  regionali  e
provinciali competenti in materia  di  rifiuti.  La  vidimazione  dei
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta  ad  alcun
diritto o imposizione tributaria. 
  4. Fino all'emanazione ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato  cartaceo  e'
redatto  in  quattro  esemplari,  compilati,  datati  e  firmati  dal
produttore o detentore, sottoscritti altresi' dal trasportatore;  una
copia deve rimanere presso il produttore o  il  detentore,  le  altre
tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite
una  dal  destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione  della
quarta  copia  puo'  essere  sostituita  dall'invio  mediante   posta
elettronica certificata  sempre  che  il  trasportatore  assicuri  la
conservazione    del    documento    originale    ovvero    provveda,
successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le  copie  del
formulario devono essere conservate per tre anni. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti  nel
decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in  alternativa  alle
modalita' di  vidimazione  di  cui  al  comma  3,  il  formulario  di
identificazione del rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme
al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.  145,
identificato da un  numero  univoco,  tramite  apposita  applicazione
raggiungibile attraverso i  portali  istituzionali  delle  Camere  di
Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice  copia.  La  medesima
applicazione  rende  disponibile,  a  coloro  che  utilizzano  propri
sistemi gestionali per la  compilazione  dei  formulari,  un  accesso
dedicato al  servizio  anche  in  modalita'  telematica  al  fine  di
consentire l'apposizione del codice univoco  su  ciascun  formulario.
Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto
fino a destinazione. Il trasportatore  trattiene  una  fotocopia  del
formulario compilato in  tutte  le  sue  parti.  Gli  altri  soggetti
coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte  le
sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate  per  tre
anni. 

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