Regolamento Macchine

Regolamento Macchine: in Gazzetta il Regolamento 2023/1230

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In Gazzetta il REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, il “Regolamento Macchine” che abroga l’attuale Direttiva Macchine (direttiva 2006/42/CE) e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (relativa a funi metalliche, catene e ganci) che rappresentavano da anni il principale riferimento per la sicurezza delle macchine in Europa.

Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento macchine? Il nuovo Regolamento si applicherà a partire dal 14 gennaio 2027. L’art. 54 tuttavia, prevede per alcune disposizioni alcune date anticipate.

In questo articolo vediamo cosa prevede il Regolamento, a quali “prodotti si applica il Regolamento” e quando entra in vigore. Prossimamente affronteremo in altri approfondimenti, i singoli aspetti della normativa europea di interesse per gli operatori della sicurezza.

Che cosa dice il nuovo Regolamento Macchine?

Il nuovo Regolamento Macchine stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine.

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Obiettivo: consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare di consumatori e utilizzatori professionali, ma anche di animali domestici, e per la tutela dei beni e dell’ambiente (art.1 del Regolamento). Stabilisce inoltre norme concernenti la libera circolazione dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento nell’Unione.

Regolamento Macchine: il testo in Gazzetta

Il testo del REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, noto come il “Regolamento Macchine” è stato pubblicato sulla GU L 165 del 29.6.2023, ed è scaricabile anche in formato PDF.

Articolazione del Regolamento 2023/1230

Il Regolamento conta 54 articoli e 11 allegati.  Come si articola il nuovo Regolamento?

L’articolato prevede diversi Capi dedicati agli obblighi DEGLI OPERATORI ECONOMICI (Capo II artt. 12-19) ovvero fabbricanti, mandatari, importatori e distributori. Il Capo III riguarda la conformità dei “prodotti” oggetto del Regolamento (vedi sotto) mentre la valutazione della Conformità e la Notifica della stessa agli Organismi accreditati sono regolati al Capo IV e V. Il Capo VI riguarda la vigilanza di mercato, il Capo VII ai poteri delegati della Commissione in materia di Macchine e ai poteri del Comitato che la assiste nell’attuazione del Regolamento.

Le sanzioni per le violazioni in materia di riservatezza delle informazioni dei “prodotti” sono al Capo VIII, mentre il Capo IX contiene le abrogazioni dei provvedimenti europei precedenti in materia di Macchine.

Gli Allegati al Regolamento Macchine

  • L’Allegato I contiene le categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 3
  • L’Allegato II contiene l’elenco indicativo di componenti di sicurezza
  • ALLEGATO III – requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione di macchine o prodotti correlati;
  • ALLEGATO IV – Documentazione tecnica per macchine e quasi macchine
  • ALLEGATO V – dichiarazione di conformità UE e dichiarazione di incorporazione ue
  • ALLEGATO VI  – controllo interno della produzione
  • ALLEGATO VII  esame UE del tipo
  • ALLEGATO VIII – conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
  • ALLEGATO IX – CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA QUALITÀ TOTALE
  • ALLEGATO X – conformità basata sulla verifica dell’unità
  • ALLEGATO XI – ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO DELLE QUASI-MACCHINE

Cosa abroga il Regolamento Macchine?

L’articolo 51 del regolamento riporta l’abrogazione delle precedenti direttive in materia di Macchine, ovvero:

  • La direttiva 73/361/CEE (Direttiva su attestazione e contrassegno di funi metalliche, catene e ganci, abrogata insieme a tutti i precedenti riferimenti ad essa).
  • La Direttiva Macchine (direttiva 2006/42/CE) è abrogata a decorrere dal 14 gennaio 2027 mentre per i riferimenti ad essa si veda la tavola di concordanza di cui all’allegato XII

Quando entra in vigore il Regolamento Macchine

Attrezzature

La data fissata per l’entrata in vigore del Regolamento Macchine è il 14 gennaio 2027, ma il REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 (art.52) chiarisce che gli Stati Membri non potranno impedire la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della precedente Direttiva macchine. Il Capo VI, che riguarda la vigilanza di mercato, si applicherà già a decorrere dal 13 luglio 2023 compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE.

L’articolo 54 del Regolamento comunque prevede entrate in vigore differenziate per alcune disposizioni:

  • Il Capo V (Notifica Conformità) articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 14 gennaio 2024;
  • l’articolo 50, paragrafo 1, che riguarda le sanzioni che gli Stati membri dovranno prevedere per gli operatori che violino il Regolamento, si applica a decorrere dal 14 ottobre 2023;
  • l’articolo 6, paragrafo 7 (che contiene una categoria di macchine o prodotti correlati da includere nell’allegato I, parte A, in base alla valutazione del potenziale di rischio intrinseco, e gli articoli 48 (Procedura di Comitato) e 52 (Disposizioni transitorie) si applicano a decorrere dal 13 luglio 2023;
  • l’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 e l’articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 14 luglio 2024.

Nuovo Regolamento Macchine: campo di applicazione

Il REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 si applica a «prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento» (articolo 2) ovvero:

  1. macchine e prodotti correlati
  2. quasi-macchine.

Cosa si intende per «macchina»?

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In base al Regolamento (art.3) si definisce “Macchina”:

  1. insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
  2. insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
  3. insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
  4. insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
  5. insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
  6. insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all’applicazione specifica prevista dal fabbricante;

Cosa si intende per “Quasi macchine”?

In base al Regolamento (art.3) si definisce “Quasi Macchine” un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un’applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.

Quali macchine rientrano nel nuovo Regolamento Macchine?

L’articolo 2 del REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 cita come Macchine:

  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Regolamento Macchine: a cosa non si applica?

In base all’articolo 2 del Regolamento sono esclusi dal campo di applicazione i seguenti prodotti:

  • i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina;
  • le attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento;
  • le macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all’interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell’impianto in questione;
  • le armi, incluse le armi da fuoco;
  • i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto;
  • i prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e nella definizione di macchine ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 disciplina i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento;
  • i veicoli a motore e i relativi rimorchi, nonché i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
  • i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
  • i trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali trattori, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali trattori;
  • i veicoli a motore esclusivamente da competizione;
  • le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi o unità;
  • le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine pubblico;
  • le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzati nei laboratori;
  • gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • le macchine o i prodotti correlati adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
  • i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell’ambito della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE:
    • elettrodomestici destinati a uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente;
    • apparecchiature audio e video;
    • apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;
    • macchine ordinarie da ufficio, fatta eccezione per le macchine per la stampa additiva per realizzare prodotti tridimensionali;
    • apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
    • motori elettrici;
  • i prodotti elettrici ad alta tensione seguenti:
  • apparecchiature di collegamento e di controllo;
  • trasformatori.

Nei prossimi giorni riporteremo le parti del Regolamento salienti per gli aspetti di salute e sicurezza delle macchine nei luoghi di lavoro.

Macchine e sicurezza: manuali e approfondimenti

A Settembre, EPC Editore pubblicherà un volume di Commento al nuovo Regolamento europeo sulle Macchine.

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Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE, EPC Editore, settembre 2020 (IV ed.), Ghidini Claudio

Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE

Ghidini Claudio

Libro

Edizione: settembre 2020 (IV ed.)

Pagine: 272

Formato: 150×210 mm

Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it

Antonio Mazzuca

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