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Registro cronologico di carico e scarico: cos’è, come funziona e le novità introdotte dal RENTRI

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Che cos’è il Registro di carico e scarico dei rifiuti? Quale normativa lo regola? chi è obbligato a tenerlo e dove? Cosa cambia con il nuovo Registro elettronico dei rifiuti RENTRI?

Cos’è il registro di carico e scarico dei rifiuti?

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Il registro di carico/scarico è un registro di contabilità e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Nel registro sono annotati in ordine cronologico tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti stessi.

Il Registro è regolato all’articolo 190 del Testo unico Ambiente (D.Lgs. n.152/2006) che lo definisce e ne individua i soggetti obbligati. Il recente Decreto RENTRI, il  DECRETO 4 aprile 2023 n. 59 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA ha invece imposto il nuovo modello di trasmissione dei dati.

Chi è obbligato a tenere il registro di carico e scarico?

In base all’art. 190 questi sono i soggetti che hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Chi non è obbligato a tenere il Registro di carico e scarico dei rifiuti?

Sono esonerati dall’obbligo:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti per i soli rifiuti non pericolosi;
  • i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, invece della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

Attività di gestione rifiuti esonerate dal registro

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  • Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183: sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
  • Per i rifiuti pericolosi, la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.
  • Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis. 

Cosa contiene il Registro cronologico di carico e scarico

Il registro deve contenere, per ogni tipologia di rifiuto;

  • la quantità prodotta o trattata;
  • la natura e l’origine di tali rifiuti;
  • la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero e, se previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193 del D.Lgs. n.152/2006.

A cosa servono le informazioni del Registro di carico e scarico dei rifiuti

Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto e devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Quali annotazioni sul Registro cronologico di carico e scarico

Le annotazioni sul Registro sono effettuate:

  • per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  • per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Dove tenere il Registro cronologico di carico e scarico

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 del TUA possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti.

Per quanti anni conservare il Registro di carico e scarico dei rifiuti?

I registri, integrati con i formulari sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

  • I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.
  • I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.

Registro di carico e scarico di rifiuti: obblighi RENTRI

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In vigore dal 15 giugno 2023, il Regolamento sul RENTRI approvato con DECRETO 4 aprile 2023 n. 59 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA riporta in allegato I il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (previsto all’art.190 del TUA) e vi integra anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti obbligati (ai sensi dell’art. 190, vedi sopra):

  • sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
  • a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

Compilazione digitale del RENTRI

A proposito della compilazione del RENTRI in modalità digitale, il Regolamento richiede che:

  • le registrazioni siano rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento. Le informazioni costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
  • i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’utente;
  • qualunque rettifica alle registrazioni viene memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e l’identificativo temporale con data ed ora;
  • i sistemi gestionali adottati dall’operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

Come tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti digitale?

Il registro cronologico va tenuto in modalità digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b) dell’art.4, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell’articolo 20 che regola i Servizi di supporto alla transizione digitale per i singoli operatori al fine di agevolare l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi del Regolamento RENTRI.

Quando si compila il registro di carico e scarico?

In base all’art.15 del Regolamento RENTRI a decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all’articolo 21.

Ogni quanto trasmettere i dati del registro di carico e scarico?

I dati del Registro di carico e scarico dei rifiuti vanno trasmessi con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

Dossier – Speciale RENTRI

InSic ha dedicato al nuovo Regolamento RENTRI i seguenti articoli di approfondimento:

Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it

Antonio Mazzuca

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