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In Gazzetta il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti – DM 59/2023

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Con DECRETO 4 aprile 2023 n. 59 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA approva il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento sia dell’intero sistema di tracciabilità che del RENTRI, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (istituito con DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

  • il regolamento entra in vigore dal 15 giugno 2023;
  • a partire da 18 mesi dall’entrata in vigore, abroga il DM 145/1998 (regolamento sul formulario di accompagnamento dei rifiuti) ed il DM 148/1998 (il regolamento che approva il modello di carico e scarico).

Vediamo di seguito le finalità del Regolamento, come si articola il provvedimento, cosa regolamenta con particolare riferimento alle nuove documentazioni.

Perché serve un sistema di tracciabilità dei rifiuti?

Rifiuti costruzione

Il Regolamento è espressamente previsto dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti che prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell’ordine nella prevenzione e repressione, attraverso un nuovo sistema di tracciabilità e di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti.

Inoltre, il PNRR nella missione M2-C1, Riforma 1.1, – Strategia nazionale per l’economia circolare, prevede l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI.

Il Regolamento 59/2023: guida al Regolamento sulla tracciabilità di rifiuti

Il Regolamento contiene 24 articoli: dopo le Disposizioni generali con il rimando alle definizioni della parte IV del D.Lgs. n.152/2006 (Testo unico ambiente – TUA) regola

  • al Titolo II il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed il formulario di identificazione (art.3-9);
  • al Titolo III il RENTRI (art. 10-22).

Inoltre, nei tre allegati sono presenti

  • ALLEGATO I – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
  • ALLEGATO II – FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
  • ALLEGATO III – CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA

Regolamento tracciabilità dei rifiuti: cosa prevede

Il Regolamento n.5972023 definisce (art.1)

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del Testo unico Ambiente con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta i;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati, cioè di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • il funzionamento del RENTRI, (incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti);
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, le modalità di coordinamento tra le comunicazioni e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica;
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, e le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Iscrizione al RENTRI: chi è tenuto a iscriversi?

Il DM 59/2023 definisce all’articolo 12 i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI e definisce le tempistiche all’articolo 13differenziando le scadenze in base alla tipologia di imprese/ente obbligato: le modalità sono rimandate all’emanazione di decreti specifici (ai sensi dell’articolo 21).

Leggi nell’articolo da quando e come sarà possibile iscriversi al Registro.

Prossimamente esploreremo i contenuti delle diverse parti del Regolamento.

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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