Rifiuti RAEE

RAEE: cosa sono, come si smaltiscono e la normativa di riferimento

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In questo articolo approfondiamo su cosa sono i RAEE, ovvero i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (in inglese i Waste of Electric and Electronic equipment-WEEE), il significato e la definizione offerta dalla normativa europea.

Distingueremo le diverse tipologie dei RAEE (domestici e professionali) e come funziona il Sistema di Raccolta e smaltimento dei Rifiuti elettrici ed elettronici, individuando tutti i soggetti coinvolti nel Sistema, i loro rispettivi obblighi.

RAEE cos’è

I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica oppure che sono alimentati da pile e batterie.

RAEE significato

Il significato di RAEE è Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

AEE è l’acronimo di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Quando cioè il detentore decide di disfarsi o abbia l’intenzione, o l’obbligo, di disfarsi, secondo la nozione giuridica di ciò che può definirsi “rifiuto” prevista in ambito comunitario, un’AEE, da “prodotto”, diventerà RAEE.

Rifiuti RAEE

La definizione tecnica di RAEE è proposta all’art. 4 lettera e) del D. Lgs. 49/2014, la normativa cardine in tema di RAEE a livello nazionale:

le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.

AEE: definizione

La definizione tecnica di AEE è, invece, proposta all’art. 4 lettera a) del D. Lgs. 49/2014:

le AEE sono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.

AEE quali sono

Il D. Lgs. 49/2014 presenta negli allegati III e IV l’elenco delle apparecchiature a cui si applicano le disposizioni in esso contenute. L’elenco degli allegati III e IV è entrato in vigore a partire dal 15 agosto 2018, data dell’introduzione dell’ambito di applicazione aperto, noto come Open Scope, previsto dalla direttiva europea 2012/19/UE, che estende gli obblighi dei produttori a tutte le AEE eccetto quelle esplicitamente escluse dalla direttiva stessa.

L’Open Scope ha segnato il passaggio dalle dieci categorie di AEE rientranti nell’allegato I ed elencate a titolo esemplificativo nell’allegato II del D. Lgs. 49/2014 alle sei categorie dell’allegato III, che includono due categorie aperte relative a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi e di piccole dimensioni.

Rifiuti RAEE: quali sono

I RAEE si distinguono dagli altri rifiuti per la presenza del simbolo del cassonetto barrato e si suddividono in due categorie: domestici e professionali.

Si distinguono alcune suddivisioni di Rifiuti elettrici ed elettronici RAEE.

Rifiuti RAEE domestici

Sono i rifiuti elettronici originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici sia da soggetti diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Quali sono i Rifiuti RAEE Domestici

I RAEE domestici sono ripartiti in cinque raggruppamenti:

  • FREDDO E CLIMA

frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.

  • GRANDI BIANCHI

lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.

  • APPARECCHI CON SCHERMI

televisori e schermi piatti, televisori e schermi a tubo catodico, tablet, smartphone, cornici digitali, ecc.

  • PICCOLI ELETTRODOMESTICI ED ELETTRONICA DI CONSUMO

piccoli elettrodomestici, apparecchi elettronici o digitali, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc.

  • SORGENTI LUMINOSE

lampade a scarica, lampade fluorescenti, tubi al neon, lampadine a led, ecc.

RAEE: codice CER

I codici EER riferiti ai RAEE domestici identificati dalla normativa sono 200121*, 200123*, 200135*, 200136.

L’entrata in vigore dell’Open Scope ha incluso nell’ambito di applicazione della normativa RAEE anche i toner e le cartucce, con gli specifici codici EER 080317* e 080318.

Rifiuti RAEE professionali

Sono i rifiuti elettronici diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

I RAEE professionali sono ripartiti in cinque categorie:

  • CATEGORIA 1

Apparecchiature per lo scambio di temperatura

  • CATEGORIA 2

Schermi e monitor

  • CATEGORIA 4

Apparecchiature di grandi dimensioni

  • CATEGORIA 5

Apparecchiature di piccole dimensioni

  • CATEGORIA 6

Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni

Rifiuti RAEE: la normativa

L’elemento cardine dell’impianto normativo nazionale sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è il Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49, che recepisce la Direttiva europea 2012/19/UE sui RAEE, entrata in vigore il 13 agosto 2012 in sostituzione delle direttive precedenti e fondata sul principio del “chi inquina paga”.

Il D. Lgs. 49/2014 disciplina la gestione e il corretto trattamento dei RAEE e identifica il nuovo target di raccolta a cui devono tendere i Paesi europei a partire dal 2019: il 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti.

Raccolta RAEE: come funziona il Sistema

Il sistema RAEE, regolamentato dal D. Lgs. 49/2014, si basa su un modello multiconsortile regolato che coinvolge diversi attori, ciascuno con responsabilità specifiche, uniti dal medesimo obiettivo: collaborare in ottica di economia circolare per favorire uno sviluppo sostenibile del settore dei rifiuti elettronici nel nostro Paese.

Il cittadino o consumatore raccoglie in modo separato le proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti o di cui si vuole liberare conferendole gratuitamente presso il Centro di raccolta del proprio Comune oppure riconsegnandole a un rivenditore di AEE secondo due modalità di ritiro: 1 contro 1 e 1 contro 0.

Ritiro RAEE

Il ritiro 1 contro 1, disciplinato dal D.M. 65/2010, consiste nella consegna del proprio RAEE al negoziante al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente e riguarda anche gli acquisti online.

Il ritiro 1 contro 0, previsto dal D.M. 121/2016, consiste nella consegna dei propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superfici dedicate alla vendita delle AEE superiori ai 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superfici inferiori.

I rivenditori di AEE possono gestire i RAEE riconsegnati dai consumatori portandoli presso i centri di raccolta comunali convenzionati o costituendo propri luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici, i cosiddetti luoghi di raggruppamento.

Recupero del RAEE

I Sistemi Collettivi si occupano del recupero dei RAEE raccolti dai centri di raccolta comunali e dai luoghi di raggruppamento e del loro trasporto agli impianti di trattamento specializzati e certificati presso il CdC RAEE, che svolgono attività di riciclo e valorizzazione dei materiali per ottenere materie prime-seconde da reintrodurre in nuovi processi produttivi.

Raccolta di RAEE

Oltre ai rivenditori di AEE, vi sono altre due tipologie di soggetti che possono dar vita a luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici nei pressi della propria sede, serviti dai Sistemi Collettivi:

  • Gli installatori di sorgenti luminose;
  • I grandi utilizzatori di AEE della categoria dell’illuminazione, ovvero soggetti come aeroporti, ospedali e caserme.

Anche i Sistemi Collettivi possono costituire propri centri di raccolta, denominati centri di raccolta privati.

Gestione RAEE: i soggetti coinvolti

La responsabilità della gestione dei rifiuti elettronici è attribuita per legge ai produttori di AEE, i quali si fanno carico del costo ripartendosi il totale sulla base delle quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno solare precedente.

Il finanziamento dell’intero sistema di riciclo dei rifiuti elettronici è a carico del consumatore tramite l’eco-contributo, versato al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.

Il Sistema RAEE coinvolge diversi attori con responsabilità e compiti specifici che vengono illustrati per ciascuno nella propria area dedicata. Nelle sezioni dei soggetti interessati sono disponibili anche gli accordi di programma, i documenti e la modulistica predisposti dal Centro di Coordinamento RAEE.

Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

I produttori di AEE sono i soggetti che immettono sul mercato le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sono responsabili per legge della gestione dei RAEE. Nell’ambito del sistema coordinato dal Centro di Coordinamento RAEE adempiono ai propri obblighi aderendo a Sistemi Collettivi o costituendo Sistemi Individuali per la gestione dei rifiuti elettronici provenienti da nuclei domestici e facendosi carico del costo della loro gestione, ripartito sulla base della quota di mercato detenuta.

Commercio di AEE: obblighi produttori

Come definito all’art. 29 del D. Lgs. 49/2014, i produttori di AEE possono immettere prodotti sul mercato italiano solo a seguito dell’iscrizione:

  • Presso la Camera di Commercio di competenza;
  • al Registro nazionale, accessibile dal sito registroaee.it, istituito ai sensi del regolamento 25 settembre 2007 n. 185 per garantire la raccolta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e a consentire la definizione delle quote di mercato.

Produttori e Sistema CDC RAEE

I produttori di AEE partecipano al Sistema coordinato dal CdC RAEE:

  • in qualità di soggetti firmatari, insieme alle aziende della raccolta e della distribuzione, ad ANCI e al CdC RAEE, degli accordi di programma che regolano le condizioni di servizio presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento;
  • mettendo a disposizione dei centri di raccolta comunali e dei luoghi di raggruppamento risorse economiche per assicurare un’elevata efficienza del sistema;
  • costituendo fondi annuali, erogati tramite bandi, per l’infrastrutturazione dei centri di raccolta comunali e la realizzazione di attività di comunicazione locale volte a incentivare la raccolta dei RAEE;
  • avviando al trattamento i RAEE raccolti e istituendo un sistema per l’adeguato trattamento, caratterizzato dalle migliori tecniche per il recupero e il riciclo disponibili.

AEE e Sistemi collettivi

I produttori di AEE possono aderire ai Sistemi Collettivi esistenti, di cui si riporta l’elenco completo, oppure costituire nuovi Sistemi Individuali o Collettivi per la gestione dei RAEE domestici. La costituzione di un nuovo Sistema Collettivo implica obbligatoriamente l’iscrizione dello stesso al Centro di Coordinamento RAEE.

Sistemi Collettivi: cosa sono e cosa fanno

I Sistemi Collettivi sono consorzi senza fini di lucro costituiti dai produttori di AEE.

I consorzi dei produttori di AEE domestiche aderiscono per legge al Centro di Coordinamento RAEE e hanno il compito di ritirare e gestire i RAEE domestici sull’intero territorio nazionale, nel rispetto di condizioni operative omogenee assicurate dalle disposizioni contenute nelle regole operative.

I consorzi dei produttori di AEE professionali possono scegliere di partecipare al Centro di Coordinamento RAEE.

Partecipano al CdC RAEE 12 consorzi dei produttori di AEE provenienti dai nuclei domestici e un consorzio dei produttori di AEE professionali.

Centri di Raccolta Privati

I centri di raccolta privati (CRP) sono luoghi realizzati dai produttori tramite i Sistemi Collettivi per stoccare i rifiuti provenienti dall’attività di raccolta volontaria effettuata da questi ultimi presso i rivenditori di AEE. I RAEE oggetto di questa attività appartengono prevalentemente al raggruppamento delle sorgenti luminose.

Iscrizione CRP al CDC RAEE

I requisiti minimi per l’iscrizione di un CRP sul portale del CdC RAEE sono:

  • possedere l’autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
  • assicurare che i RAEE ricevuti siano di provenienza esclusivamente domestica;
  • avere in dotazione una bilancia per pesare il rifiuto in uscita.

L’iscrizione implica:

  • il versamento al CdC RAEE della quota di adesione al servizio, pari a 150 euro per ogni raggruppamento gestito presso il centro di raccolta privato;
  • la sottoscrizione della convenzione operativa, il contratto che regola i servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D. Lgs. 49/2014.

Compiti del CRP

A seguito dell’iscrizione, il CdC RAEE assegna i singoli raggruppamenti del CRP ai Sistemi Collettivi incaricati del ritiro.

Ai fini del ritiro il CRP deve rispettare le condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE definite in un apposito regolamento, che descrive in dettaglio:

  • la soglia minima di RAEE da raccogliere per ogni servizio di ritiro effettuato dal Sistema Collettivo incaricato al fine di ottenere il premio di efficienza;
  • gli obblighi delle parti coinvolte nella gestione dei CRP;
  • le penali e le sanzioni comminabili in caso di mancato rispetto degli obblighi definiti;
  • la documentazione necessaria per ogni servizio di ritiro del Sistema Collettivo incaricato.

Il Centro di Coordinamento nel sistema RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE gioca un ruolo fondamentale all’interno del sistema multiconsortile, tanto da essere considerato un esempio di impostazione organizzativa nel settore della gestione dei rifiuti a livello europeo.

In particolare:

  • consente il dialogo tra i gestori dei siti di raccolta dei RAEE e i Sistemi Collettivi attraverso un portale IT in continuo aggiornamento nelle sue funzionalità;
  • assegna annualmente i siti di raccolta da gestire ai Sistemi Collettivi, grazie a un algoritmo matematico garantisce una ripartizione proporzionale alla quota di mercato rappresentata da ogni Sistema Collettivo;
  • assicura condizioni operative omogene tra i Sistemi Collettivi;
  • rendiconta le quantità di RAEE domestici raccolte;
  • promuove la stipula di accordi con gli attori della filiera per regolare le condizioni di servizio presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento della distribuzione e per assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di trattamento dei RAEE domestici.

Rifiuti RAEE: riciclo e recupero

Gli impianti di trattamento sono aziende autorizzate a svolgere attività di riciclo e recupero dei RAEE.

Come definito dal D. Lgs. 49/2014, hanno l’obbligo di iscriversi all’apposito registro predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE e di comunicare annualmente, entro il 30 aprile, le quantità di RAEE gestite. Il mancato rispetto di questi obblighi determina una sanzione economica che varia da 2.000 a 20.000 euro.

RAEE: iscrizione al Registro

L’iscrizione al registro del Centro di Coordinamento RAEE è gratuita ed è richiesta anche agli impianti che svolgono la sola attività di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti elettronici (operazione R13).

L’iscrizione è inoltre indipendente dall’origine dei RAEE (domestica o professionale).

Gli impianti che vogliono trattare i rifiuti elettronici domestici per tramite dei Sistemi Collettivi devono accreditarsi presso il Centro di Coordinamento RAEE dimostrando di possedere i requisiti previsti dall’accordo di programma sull’adeguato trattamento dei RAEE.

Accordo di programma al trattamento di RAEE

L’accordo di programma relativo al trattamento dei RAEE, previsto dall’art. 33 comma 5 lettera g del D. Lgs. 49/2014, individua i requisiti per la qualificazione delle aziende di trattamento dei RAEE al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento dei rifiuti elettronici domestici raccolti sul territorio nazionale.

L’accreditamento presso il CdC RAEE avviene a seguito del rilascio di un’apposita certificazione, ottenuta al superamento di un audit condotto da verificatori terzi qualificati dal consorzio.

I Sistemi Collettivi hanno l’obbligo di conferire i RAEE domestici raccolti nell’ambito delle attività coordinate dal CdC RAEE esclusivamente ad impianti accreditati.

Enti di accreditamento

Gli enti di accreditamento sono i soggetti che operano in forza di una convenzione con il Centro di Coordinamento RAEE per svolgere attività di audit presso gli impianti di trattamento dei rifiuti elettronici per mezzo di valutatori (“auditor RAEE”) adeguatamente formati dal consorzio.

Cittadini

I cittadini conferiscono gratuitamente i rifiuti elettronici recandosi presso il centro di raccolta del proprio Comune oppure riconsegnandoli in un punto vendita secondo le modalità di ritiro 1 contro 1 e 1 contro 0.

Cosa fanno i CENTRI DI RACCOLTA RAEE?

Consegna dei propri RAEE nel centro di raccolta del Comune.
In Italia ci sono oltre 4.000 centri di raccolta RAEE.

Cosa significa 1 CONTRO 1?

Consegna del proprio RAEE al negoziante al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, anche in caso di acquisti online. La modalità di ritiro 1 contro 1 è disciplinata dal D.M. 65/2010.

Cosa significa 1 CONTRO 0?

Consegna dei propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superfici dedicate alla vendita delle AEE superiori ai 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superfici inferiori. La modalità di ritiro 1 contro 0 è disciplinata dal D.M. 121/2016.

Rifiuti RAEE: i centri di raccolta dei Comuni

I Comuni predispongono i centri di raccolta (CdR) per garantire ai cittadini la possibilità di consegnare gratuitamente i propri rifiuti elettronici, divisi per raggruppamento, assolvendo così ad un obbligo definito dalla normativa.

I CdR sono gestiti dai Comuni stessi o dalle aziende a cui è affidata la gestione dei rifiuti e possono raccogliere i RAEE conferiti dai cittadini di uno o più Comuni, a seconda delle convenzioni esistenti.

Inoltre, come definito all’art. 7.3 dell’accordo di programma, assicurano la ricezione di tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche indipendentemente dalla loro provenienza territoriale consegnati da qualsiasi distributore, installatore, centro di assistenza tecnica, nel rispetto da parte di questi soggetti delle normative vigenti.

Per poter usufruire del servizio di ritiro dei rifiuti elettronici coordinato dal Centro di Coordinamento RAEE devono rispettare le condizioni stabilite dall’accordo di programma.

Accordo di programma

L’accordo di programma, previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 49/2014, regola le condizioni di servizio presso i centri di raccolta comunali.

Le condizioni da rispettare perché un CdR possa godere del servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi sono:

  • la conformità ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e dalla normativa ambientale;
  • l’iscrizione del CdR all’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE, a seguito della sottoscrizione delle condizioni generali di ritiro e della convenzione operativa.

I centri di raccolta comunali beneficiano delle risorse economiche messe a disposizione dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi al fine di assicurare un’elevata efficienza del sistema RAEE. Tali contributi, definiti premi di efficienza, sono riconosciuti ai CdR che rispettano i requisiti di premialità stabiliti dall’accordo e consistono in un corrispettivo definito per i cinque raggruppamenti per ogni tonnellata di RAEE correttamente gestita. È inoltre previsto un riconoscimento economico pari a 20 euro a tonnellata, che segue i medesimi prerequisiti e meccanismi stabiliti per i premi di efficienza, per i ritiri che raggiungono un peso minimo.

I produttori di AEE inoltre costituiscono dei fondi per incrementare la qualità del sistema di raccolta dei RAEE, che vengono erogati annualmente mediante la pubblicazione di uno specifico bando:

  • fondo tonnellata premiata: finalizzato all’infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei CdR. Consiste in un ammontare definito da un corrispettivo fisso per ogni tonnellata a cui è stato riconosciuto il premio di efficienza.
  • fondo comunicazione locale: finalizzato alla realizzazione di progetti di comunicazione locale per incentivare la raccolta dei RAEE.

Bandi RAEE

I produttori di AEE, tramite i Sistemi Collettivi, mettono a disposizione dei Comuni e delle aziende a cui è affidata la gestione dei CdR contributi economici finalizzati all’infrastrutturazione di nuovi centri di raccolta, all’adeguamento di quelli esistenti e alle attività di comunicazione locale per incentivare la raccolta dei RAEE.

Le risorse sono erogate mediante la partecipazione a specifici bandi.

Rivenditori di AEE

I rivenditori di AEE sono i soggetti che si occupano della vendita di AEE e del ritiro dei RAEE consegnati dai consumatori.

Modalità ritiro

1 CONTRO 1: (D.M. 65/2020)

Il rivenditore ha l’obbligo di ritirare il RAEE a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente da parte del consumatore, anche in caso di acquisto online. Il ritiro non è obbligatorio se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie.

1 CONTRO 0 : (D.M. 121/2016)

Il rivenditore che dispone di una superficie di vendita dedicata alla AEE superiore a 400 mq ha l’obbligo di ritirare i RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm consegnati dal consumatore senza che acquisti nulla in cambio. Il servizio è facoltativo per i negozi con superficie inferiore.

Obblighi dei rivenditori di AEE

Come definito all’art. 3 del D.M. 65/2010, i rivenditori di AEE devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, secondo le modalità descritte. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e tutte le variazioni intervenute successivamente all’iscrizione devono essere comunicate all’Albo.

I rivenditori di AEE possono iscriversi al portale del CdC RAEE in qualità di punti di vendita (PdV) e conferire i rifiuti elettronici presso i centri di raccolta comunali (CdR), oppure costituire e iscrivere propri siti di raccolta dei RAEE, i cosiddetti luoghi di raggruppamento (LdR), che beneficiano del servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi.

Installatori di sorgenti luminose

Gli installatori di sorgenti luminose possono realizzare propri punti di raccolta presso i quali stoccare i rifiuti provenienti dalle utenze a seguito dell’installazione di nuove lampade o lampadine.

Usufruiscono del servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi previa:

  • sottoscrizione della convenzione operativa e iscrizione del punto di raccolta sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE;
  • garanzia di una quantità annua minima pari a 200 kg di rifiuti derivanti da sorgenti luminose;
  • garanzia di una suddivisione dei RAEE appartenenti al raggruppamento delle sorgenti luminose in maniera conforme a quanto previsto dal D.M. 185/2007, come definito nel documento condizioni di servizio.

Grandi utilizzatori

I grandi utilizzatori sono soggetti pubblici o privati come aeroporti, aziende, ospedali, caserme, che generano quantitativi significativi di RAEE della categoria dell’illuminazione e organizzano propri siti per lo stoccaggio.

Ritiro RAEE da Grandi utilizzatori

Usufruiscono del servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi previa:

  • sottoscrizione della convenzione operativa e iscrizione del punto di raccolta sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE;
  • garanzia di una quantità annua minima pari a 10.000 kg per i rifiuti derivanti da apparecchi di illuminazione o di una quantità minima di 120 kg al trimestre e 480 kg annui per i rifiuti derivanti da sorgenti luminose;
  • garanzia di una suddivisione dei RAEE della categoria dell’illuminazione in maniera conforme ai seguenti raggruppamenti di cui al D.M. 185/2007:
  • raggruppamento 4: apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose);
  • raggruppamento 5: sorgenti luminose.

Il Centro di Coordinamento nel sistema RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE gioca un ruolo fondamentale all’interno del sistema multiconsortile, tanto da essere considerato un esempio di impostazione organizzativa nel settore della gestione dei rifiuti a livello europeo.

RAEE smaltimento

I piccoli elettrodomestici possono essere consegnati gratuitamente presso i punti vendita con superficie superiore ai 400 mq. Tali negozi, infatti, hanno l’obbligo di smaltire gratis i piccoli elettrodomestici e il consumatore non è vincolato ad acquistarne di nuovi.

Smaltimento elettrodomestici

Sullo smaltimento dei grandi elettrodomestici, invece, è attivo il decreto Uno Contro Uno (D.L. 65/2010). La normativa sullo smaltimento dei grandi elettrodomestici fa sì che il ritiro del vecchio elettrodomestico da smaltire possa essere gratuito solo a fronte dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico equivalente.

RAEE frigoriferi

Per fare un esempio concreto, potete richiedere il ritiro e lo smaltimento gratuito del vostro vecchio frigorifero solo al negozio presso il quale state comprando un nuovo frigorifero. Se volete smaltire un frigorifero senza comprarne uno nuovo, dovrete provvedere voi al conferimento presso l’isola ecologica addetta allo smaltimento RAEE di vostra competenza territoriale così come spiegato di seguito.

Per il corretto smaltimento dei RAEE bisogna conferire tali rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

Smaltimento RAEE ingombranti?

Se si tratta di Raee ingombranti come i grandi Bianchi o i RAEE della categoria R1, sarà necessario richiedere il ritiro a domicilio offerto gratuitamente in molte città italiane. Se lo smaltimento Raee è legato all’acquisto di un nuovo elettrodomestico, si può portare quello vecchio direttamente al negoziante che provvederà a smaltirlo in modo del tutto gratuito.

RAEE: la normativa di riferimento

Per saperne di più consulta i seguenti articoli

Gestione RAEE: modifiche alle condizioni di servizio dal CdC-RAEE

Rapporto Impianti dal CdC RAEE il punto sulla raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici

Raggruppamenti di RAEE: DM 40/2023, le nuove regole: dal CdC RAEE i video informativi

Decreto RAEE: D.Lgs. 49/2014, il sistema di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici

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Dario Giardi

Laureato in diritto internazionale con tesi sulla Convenzioni internazionali per la protezione ambientale, ha conseguito un master di specializzazione in economia e management ambientale d’impresa e un dottorato di ricerca sulla sostenibilità. Lavora da più di venti anni nel settore con esperienze maturate presso Ministeri, Enti di ricerca e Associazioni imprenditoriali dove si è occupato in modo particolare di gestione dei rifiuti.

Dario Giardi

Laureato in diritto internazionale con tesi sulla Convenzioni internazionali per la protezione ambientale, ha conseguito un master di specializzazione in economia e management ambientale d'impresa e un dottorato di ricerca sulla sostenibilità. Lavora da più di venti anni nel settore con esperienze maturate presso Ministeri, Enti di ricerca e Associazioni imprenditoriali dove si è occupato in modo particolare di gestione dei rifiuti.