Articoli pirotecnici, nuova direttiva di armonizzazione

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È stata pubblicata in G.U.C.E L 178 del 29 giugno 2013 la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
Si tratta di una rifusione della precedente direttiva in materia, la Dir. 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 che ha subito sostanziali modificazioni. Gli stati membri avranno tempo fino al 30 giugno 2015 per conformarsi alle disposizioni della Direttiva (art. 48).

Ambito di applicazione della direttiva 2013/29/UE

La nuova direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato, e quelli esclusi dall’ambito di applicazione (articolo 2)
a) gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco
b) l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE;
c) gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;
d)le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE;
e) gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE;
f) le munizioni;
g) i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l’uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro.

Analisi della direttiva 2013/29/UE

All’articolo 4 si regola la libera circolazione dei prodotti pirotecnici, da parte degli Stati membri che possono vietare o limitare il possesso, l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria F2 e F3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o quando, nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la commercializzazione di questi articoli salva un esplicita indicazione di queste manifestazioni e la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva per gli articoli trattati.
L’articolo 6 contiene quindi la classificazione degli articoli pirotecnici distinti in fuochi pirotecnici; articoli pirotecnici teatrali; altri articoli pirotecnici di cui si indicano i Limiti di età (articolo 7) e limiti legati alle conoscenze specialistiche dei fruitori.
Il capo II riguarda quindi gli obblighi dei fabbricanti (8-12), dei distributori(art. 13). Il Capo III riguarda invece la Conformità degli articoli pirotecnici, in particolare la Procedura di valutazione della conformità (articolo 17) e la Dichiarazione di conformità (articolo 18), e la Marcatura (artt. 19 e 20).
Il Capo 4 riguarda la Notifica degli organismi di valutazione della conformità (dalla Domanda alla procedura di Notifica presso l’Autorità competente) , mentre il Capo V riguarda la sorveglianza del mercato di prodotti pirotecnici. In particolare, l’articolo 39 indica la Procedura a livello nazionale per gli articoli pirotecnici che presentano rischi, nel caso in cui uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico. In caso di pericolosità, ai sensi dell’articolo 41 della Direttiva, lo Stato membro può chiedere all’operatore economico interessato di far sì che l’articolo pirotecnico, al momento della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l’articolo pirotecnico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. All’articolo 42 invece si pone l’ipotesi della segnalazione di una Non conformità formale dell’articolo pirotecnico alla Direttiva .

Disposizioni transitorie

In attesa dell’entrata in vigore della direttiva gli Stati membri non sono tenuti ad ostacolare la vendita dei prodotti pirotecnici che siano conformi alla vecchia direttiva 2007/23/CE entro il 1 luglio 2015, e i certificati sono validi anche ai sensi della nuova direttiva.
Le autorizzazioni nazionali per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.
Le autorizzazioni nazionali per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d’artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.
Le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

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Redazione InSic

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