Risarcimento infortuni: la responsabilità solidale del direttore lavori e datore di lavoro

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Secondo la Corte, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimenti diversi intercorsi rispettivamente fra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbano essere considerati corresponsabili in solido.

La Corte di Cassazione civile, con sentenza del 9 aprile 2014, n. 8372 interviene in materia di responsabilità del direttori dei lavori e del datore di lavoro in un caso di richiesta di risarcimento del danno in relazione ad un’infortunio sul lavoro affermando la responsabilità soidale dei due soggetti.
Spiega la Corte che quando un medesimo danno è provocato da più soggetti (nel caso di specie datore di lavoro e direttore dei lavori), per inadempimenti diversi intercorsi rispettivamente fra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbano essere considerati corresponsabili in solido.
Ciò non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 c.c. dettata per la responsabilità extracontrattuale – come pure è stato sostenuto in dottrina – ma soprattutto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un evento dannoso è imputabile a più persone – come è accaduto nel caso di specie – al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente in base ai principi che regolano il nesso di causalità, soltanto il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento, e cioè che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in maniera efficiente, alla determinazione dello stesso.

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