Complessi edili ad uso terziario, come applicare la Regola Tecnica

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Terminiamo l’analisi della Circolare n. 4756 del 09/04/2013 (in allegato alla notizia) che fornisce chiarimenti su alcune attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 con riferimento alle Attività nn. 66, 72, 73.

Dopo aver analizzato quanto chiarito sui villaggi turistici ed alla configurabilità dell’attività n. 66 qualora in essi fossero presenti unità immobiliari con oltre 25 posti letto, e dopo aver analizzato i chiarimenti sull’applicazione della regola tecnica negli edifici tutelati passiamo all’analisi dell’ultimo dei quesiti pervenuti alla Direzione centrale del Ministero dell’Interno, che riguarda l’Attività n.73 dell’All. I del D.P.R. n. 151/2011, in cui rientrano “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità”

Il ministero chiarisce che rientrano in questa Attività assoggetta ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l’assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto. Per l’assoggettamento, tali attività però devono essere necessariamente caratterizzate da comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti, così come definiti dal D.M. 7 agosto 2012.

Il ministero chiarisce anche che sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.

Non rientrano, pertanto, nell’attività del punto n. 73 le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell’edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l’assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011.
Nel caso in cui nell’edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell’edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l’assoggettabilità al punto n. 73.

In entrambi i casi, per il responsabile delle attività incluse nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ricorreranno degli obblighi previsti dallo stesso decreto per la propria attività, oltre a quelli derivanti dalle comunioni presenti in concreto nell’edificio.
Il responsabile dell’attività che rientra al punto n.73 del DPR 151/2011 è tenuto a provvedere alla valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nell’edificio, riferiti alla comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti; le singole attività ubicate nell’edificio e/o complesso edilizio assoggettato dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti l’attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quanto agli adempimenti previsti dalla Regola Tecnica, le istanze o le segnalazioni certificate di inizio attività potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti/Responsabili delle attività che configurano la n. 73 o da un loro incaricato.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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