È quanto desunto dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, nella sentenza del 19 novembre 2014, n. 47751.
Il caso riguardava la condanna dell’ amministratore unico di una società cui era stato concesso un nulla-osta del Comune per lo svolgimento di alcune opere di posa di condotta idrica. L’uomo era stato ritenuto colpevole per omessa segnalazione del dissesto stradale causato dai lavori, che aveva cagionato la morte di un terzo, sbalzato dal motociclo, del quale aveva perso il controllo, nel percorrere, in ora notturna, quel tratto viario.
La Corte d’appello aveva ravvisato i rapporti che intercorrevano tra due società coinvolte quella appaltatrice (G.) e la committente (la A. Sud) fra le quali c’era un regolare contratto d’appalto in base al quale l’imputato non poteva rivestire ruolo di garanzia di sorta
Secondo la Cassazione al ricorrente si rimprovera, quale legale rappresentante dell’impresa (A. Sud), di aver proceduto ai lavori di collocamento della conduttura, mediante interramento, violando l’art. 21 C.d.S. e le prescrizioni impartite dal comune di Catania con il nullaosta
La Corte passa quindi a giudicare le responsabilità dei garanti in relazione ad infortuni sul lavoro, e quali siano le condizioni in base alle quali il committente resta esonerato dalla penale responsabilità. Secondo la Cassazione non può esigersi da questi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori ceduti in appalto: ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonchè alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
Di conseguenza, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorchè lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere (si veda anche, fra le tante, Cass. Sez. 4, n. 3563 del 18/1/2012, Sez. 4, n. 14407 del 7/12/2011, dep. 2012; Sez. 4, n. 1479 del 13/11/2009, dep. 2010).
Nel caso in analisi, l’amministratore, assumendo ruolo di garanzia in favore dei terzi, si era obbligato personalmente con il comune di Catania al rispetto scrupoloso delle cautele prevenzionali del caso e, in special modo, ad apporre la completa segnaletica di pericolo prevista. Inoltre, le opere non erano di esclusiva competenza della società appaltatrice (G.), visto che che la committente si era riservata di fornire la conduttura, e l’opera di saldatura dei relativi tranci, di pari passo con l’andamento dello scavo, sorgendo, così, all’evidenza una esigenza di coordinamento, vigilanza e verifica certamente esuberante rispetto ai poteri del nudo committente.
Da questa speciale ingerenza, giustificata dalla parzialità dell’appalto e dagli obblighi assunti nei confronti del comune di Catania, deriva la sussistenza del ruolo di garanzia nei confronti degli utenti della strada in capo all’imputato, ovviamente, nell’eventuale concorso di responsabilità altrui. Risulta dunque ininfluente, il riferimento alla condotta di mera verifica circa l’andamento dei lavori e la nomina del direttore dei lavori, compatibili, invece, con i diritti del committente derivanti dal contratto d’appalto.
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