Commercializzazione dei Prodotti da costruzione: il decreto in Gazzetta!

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, sull’armonizzazione delle regole sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il Decreto abroga la direttiva 89/106/CEE ed è in vigore dal 10 luglio 2017.
Il decreto era stato annunciato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 6 giugno scorso, di cui riportammo notizia.

Contenuto del D.Lgs. n.106/2017

Con l’emanazione del decreto restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione (art. 1).
Passiamo in rassegna gli aspetti salienti del decreto.

Il Decreto si compone di 5 capi
Capo I – Disposizioni generali
Capo II – Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
Capo III – Organismi notificati
Capo IV – Proventi e tariffe
Capo V – Controllo, vigilanza e sanzioni
Capo VI – Disposizioni finali e transitorie

Quattro gli allegati con modelli documentali e procedure:
Allegato A – MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA
Allegato B – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA NON BASATA SU UN CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Allegato C – PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA NON BASATA SU UN CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Allegato D – REQUISITI INERENTI GLI ORGANISMI NOTIFICATI E LA LORO ATTIVITA’

Il Comitato nazionale di coordinamento e gli altri Organismi istituiti

Dopo le Definizioni (contenute all’art.2) all’art.3 si istituisce il Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici: se ne regola la composizione, il funzionamento (si riunisce non meno di due volte l’anno) e i compiti di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione; inoltre, determina indirizzi volti ad assicurare l’uniformità ed il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati.
All’art.4 si regola invece il “Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione” istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia;all’art. 7 si istituisce un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea, ETA, costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche.

Impiego di prodotti da costruzione alla luce del D.Lgs. n.106/2017

All’art.5 si spiega che quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza (ex articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011) ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante dovrà
• redigere una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del regolamento (si veda all’art. 6 del D.Lgs. 106/2017 le specifiche sul suo contenuto e sulle informazioni sulla sicurezza)
• determinare il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione (secondo i sistemi previsti nell’Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011) e accogliere certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati in caso di sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+ e 3, di cui all’Allegato V;
• apporre, all’atto dell’immissione, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del regolamento.

Il Direttore dei Lavori e la sicurezza sull’esecuzione delle opere

L’art. 5 comma 3 chiarisce che il soggetto incaricato della sicurezza dell’esecuzione delle opere da costruzione è individuato nella figura del direttore dei lavori, ove designato, ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio.
L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

Vigilanza e controlli nel D.Lgs. n.106/2017

L’art. 17 indica nelle Amministrazioni competenti le autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione: la vigilanza (comma 2) si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli, che garantiscano, fra l’altro, che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri Stati membri siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell’impiego dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse (si veda tutto il dettaglio dell’art. 17 per capire su cosa si esplica il controllo).

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Redazione InSic

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