Acque reflue industriali oltre i limiti di legge e configurazione di reato

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Torna anche questo mese il FOCUS ACQUE, una rassegna di commenti a sentenze particolarmente significative sull’ inquinamento delle fonti idriche a cura di A.Quaranta (Environmental Risk and crisis manager), che le ha raccolte tutte nell’articolo “Tutela delle acque la complessità della materia e il ruolo giocato dalla giurisprudenza” pubblicato sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

La circostanza che l’impresa non sia dotata di scarichi industriali, in quanto i reflui industriali vengono raccolti in cisterne e conferiti a ditte specializzate per il trattamento e smaltimento come rifiuti, di per sé non esclude la configurabilità del reato contestato di cui all’art. 137 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 (scarico acque reflue industriali): questa è la massima della sentenza n. 46152 del 30.11.2016.
L’ipotesi di reato per cui si procedeva era quella di cui all’art. 137, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, che punisce chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza dello stesso D.Lgs., oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente (Cass. Sez. III, n.20873 del 2012).

Ciò che integra il reato è, infatti, l’immissione di acque provenienti da attività di tipo produttivo nella rete fognaria, anche attraverso l’utilizzo di linee in cui dovrebbero confluire soltanto acque domestiche e pluviali (Cass. Pen., n. 46152/2016).
Il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso – non essendovi alcuna disposizione di legge in contrario – il reato contestato, quale che sia l’operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione.

In ogni caso, il titolare di un insediamento produttivo ha un obbligo di diligenza particolarmente intenso ed ampio, che si concreta nell’onere di predisporre ogni misura preventiva, tecnica ed organizzativa atta a scongiurare l’evenienza di uno scarico extrabellare ovvero nell’onere di adottare tutti gli accorgimenti operativi consentiti dalla migliore tecnica disponibile al fine di evitare tale evento (Cass. Pen., n. 46152/2016).

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Redazione InSic

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