Professionista della sicurezza sul lavoro con caschetto protettivo e tablet mentre verifica i dati tecnici di un macchinario industriale conforme alle norme armonizzate 2026.

Sicurezza Macchine: i nuovi elenchi delle norme armonizzate 2026 e la presunzione di conformità

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Il panorama normativo legato alla Direttiva Macchine 2006/42/CE continua a evolversi per riflettere lo stato dell’arte tecnologico e garantire elevati standard di tutela.
Con la recente pubblicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2026/546 del 12 marzo 2026, la Commissione Europea ha ulteriormente aggiornato l’elenco delle norme armonizzate, integrando e rettificando quanto precedentemente stabilito dalla Decisione (UE) 2023/1586.
Questo processo di revisione continua è essenziale per allineare i requisiti tecnici allo stato dell’arte e garantire ai fabbricanti la certezza del diritto nell’immissione dei prodotti sul mercato UE.

Macchine e norme armonizzate: come funziona la presunzione di conformità

In base all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate (o di parti di esse) i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, godono della presunzione di conformità. Questo significa che si considerano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) stabiliti nell’allegato I della Direttiva per gli aspetti coperti dalla norma stessa.
La Commissione ha affidato al CEN e al Cenelec il compito di redigere e revisionare costantemente tali norme (mandati M/396 e M/471) per riflettere l’evoluzione tecnologica e i nuovi requisiti di protezione ambientale, come nel caso delle macchine per l’applicazione di pesticidi.

Le nuove norme armonizzate introdotte nel 2026

La Decisione (UE) 2026/546 introduce standard tecnici per settori strategici che non erano precedentemente coperti o che necessitavano di nuovi protocolli di sicurezza. In particolare:

  • Macchine per imballare: introdotta la EN 415-2:2025 specifica per il macchinario destinato a contenitori preformati rigidi.
  • Industria alimentare: nuova norma EN 15180:2025 per le dosatrici alimentari, con focus su sicurezza e igiene.
  • Impianti a fune: pubblicata la EN 17639:2025 per il trasporto di materiale e persone appositamente designate.
  • Settore vitivinicolo: nuova EN 17923:2025 riguardante la sicurezza di pompe per uva, mosto e vinaccia.
  • Agricoltura e ambiente: definita la EN 17744:2025 sui requisiti ambientali per le macchine impolveratrici.

Revisioni e consolidamenti: carrelli, gru e soccorso

Molte norme storiche sono state sostituite da versioni aggiornate o consolidate per garantire una maggiore affidabilità dei sistemi:

  • Carrelli elevatori fuoristrada: aggiornata l’intera serie EN 1459 (parti 1, 4 e 5) per bracci telescopici e interfacce attrezzature.
  • Apparecchi di sollevamento: revisionate le norme per le gru a torre (EN 14439:2025), le gru caricatrici (EN 12999:2020+A1:2025) e le gru offshore (EN 13852-1:2025).
  • Strumenti di soccorso: la nuova EN 13204:2025 stabilisce i requisiti di prestazione e sicurezza per gli strumenti motorizzati antincendio.
  • Ascensori speciali: aggiornata la EN 81-43:2025 per gli ascensori installati su gru.

Restrizioni alla presunzione di conformità: i casi critici

La Commissione ha evidenziato che alcune norme, pur essendo pubblicate, non garantiscono pienamente i RESS della Direttiva 2006/42/CE. In questi casi, la presunzione di conformità è valida solo con specifiche restrizioni:

  • Macchine movimento terra (EN 474-1:2022): è stata rilevata un’imprecisione nei criteri di limitazione del carico massimo. Ai fini della conformità, i valori di prova devono essere intesi come “almeno al 100%” del carico nominale (punti 4.12.7.2 e 4.12.7.3).
  • Veicoli raccolta rifiuti (EN 1501-5:2021): questa norma non tutela adeguatamente l’operatore dal rischio di impigliamento nei sistemi di sollevamento durante il carico manuale o la pulizia, specialmente in modalità automatica. Inoltre, presenta carenze sull’affidabilità dei sistemi di comando contro l’errore umano e sulla protezione dalle radiazioni esterne.
  • Biciclette elettriche (EN 15194:2017+A1:2023): rimane attiva la restrizione relativa ai rischi connessi alle vibrazioni, non pienamente coperti dalla modifica A1.

Rettifiche e periodi di transizione

La Decisione 2026/546 interviene anche su errori formali e scadenze tecniche:

  • Rettifica terminologica: nell’Allegato I della Decisione 2023/1586, l’espressione errata “come gli alberi alti” viene sostituita retroattivamente con “come i rami alti”.
  • Ritiro norme precedenti: i riferimenti delle norme sostituite (come la EN 14439:2006 o la EN 13204:2016) verranno ritirati dalla Gazzetta Ufficiale, ma è concesso un periodo di transizione (fino al 20 gennaio 2027 per alcuni standard) per permettere ai fabbricanti l’adeguamento della produzione.
  • Classificazione norme ATEX: viene confermata la rettifica per la EN 1127-2:2014 (prevenzione esplosioni), correttamente inquadrata come norma di tipo B.

Tutte le modifiche introdotte sono entrate in vigore il 13 marzo 2026, giorno della pubblicazione della decisione.

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