Settore petrolchimico, chiarimenti sui prodotti e sistemi protettivi

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La lettera circolare VV.F. del 5 luglio riguarda la “Qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi da impiegare nel settore petrolchimico”, ed ha chiarito che l’impiego di specifici prodotti e sistemi protettivi qualificati è consentito solo a valle di valutazione del rischio ed in presenza di pertinenti rapporti di prova rilasciati da Organismi nazionali o internazionali riconosciuti nel settore, analogalmente all’uso di prodotti innovativi.

Norme UNI applicabili

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha infatti ricevuto diverse quesiti relativi a questi prodotti e sistemi protettivi da impiegare nel settore petrolchimico, ed alle procedure di classificazione e qualificazione, riportate del DM 16/2/2007.
In base al decreto, ricorda la Direzione centrale, è consentito determinare la prestazione di prodotti e sistemi protettivi attraverso prove di resistenza al fuoco con riferimento a curve di incendio nominali così come previsto dalla UNI EN 13501-2 e dalla norma UNI EN 1363-2, in particolare, per la curva di incendio da idrocarburi.
Per il settore chimico e petrolchimico è però frequente l’impiego di prodotti o sistemi protettivi specifici pensati per garantire prestazioni di resistenza al fuoco con riferimento a scenari tipici quali, ad esempio, pool fìres, jet fìres, hose stream, etc. non descritti nelle citate norme europee e pertanto non specificatamente trattati nel decreto.

La circolare sui prodotti innovativi

La Direzione ricorda che a riguardo, la circolare prot. DCPREV n. 14229 del 19/11/2012 ha fornito indicazioni circa l’impiego di “prodotti innovativi”, cioè attualmente non coperti da specificazioni tecniche elaborate da Organismi europei di formazione, che può quindi rappresentare un riferimento anche per questi prodotti e sistemi protettivi.
In base alla circolare 14229/2012, l’uso dei prodotti innovativi può essere accettato se supportato dalla pertinente valutazione del rischio che ne giustifichi l’impiego e se la prestazione degli stessi sia determinata con riferimento a norme o specifiche di prova nazionali, internazionali o, in assenza di queste, a specifiche di prova adottate da laboratori a tal fine autorizzati.

Analogamente, si ritiene che l’impiego di specifici prodotti e sistemi protettivi qualificati per la resistenza al fuoco nel settore chimico e petrolchimico, possa essere consentito solo a valle di valutazione del rischio ed in presenza di pertinenti rapporti di prova rilasciati da Organismi nazionali o internazionali riconosciuti nel settore.

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Redazione InSic

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