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Consiglio di Stato: il contratto di avvalimento non può essere generico

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Nella sentenza n. 90, del 10 gennaio 2013, il Consiglio di Stato dibatteva sull’idoneità o meno di un contratto di avvalimento, tra una s.r.l. e una società ausiliaria, a garantire alla stazione appaltante il requisito dell’iscrizione alla categoria 10b dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali inerente la bonifica da amianto.


Il contratto di avvalimento
Il contratto in questione si risolveva in una mera ripetizione del testo dell’art. 49 co. 2 D. Lgs. n. 163/2006, il quale richiede l’allegazione all’offerta di due atti: il primo è una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il secondo atto da allegare è il contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Il giudizio del Consiglio di Stato
In merito alla vicenda, il Consiglio precisa che l’avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente prestare la certificazione posseduta assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell’istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti garantendo l’affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati.
Inoltre, prosegue il Consiglio di Stato, la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nei confronti dell’amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto dell’appalto, e che si giustifica proprio per l’effettiva partecipazione dell’impresa ausiliaria all’esecuzione dell’appalto non viene riscontrata nel caso di specie, mancando del tutto l’autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, che viene invece rinviata ad un inammissibile futuro contratto da stipularsi in caso di aggiudicazione dell’appalto alla concorrente.

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Redazione InSic

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