Unione Europea

Concessioni pubbliche, il commento sulla nuova Direttiva UE

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Riportiamo il commento che la Camera realizza sulle novità introdotte dalla nuova Direttiva UE 23/2014/UE sulle concessioni, un settore finora solo parzialmente regolato


Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 28 marzo scorso sono state pubblicate tre direttive europee (Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE che costituiscono il pacchetto europeo di direttive appalti e concessioni.
Abbiamo già visto le novità della Direttiva appalti nel commento proposto dalla Camera di cui ora riportiamo una sintesi del passaggio relativo alle concessioni pubbliche introdotte dalla nuova direttiva 2014/23/UE. La Direttiva tocca un settore finora solo parzialmente regolato a livello UE se non dalla direttiva 2004/18/CE ora abrogata, che non riguardava però l’aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero.

La Direttiva 2014/23/UE si applica alle concessioni di lavori o di servizi il cui valore è pari o superiore a 5.186.000 euro (tuttavia, a partire dal 30 giugno 2013, ogni due anni la Commissione verifica che tale soglia corrisponda a quella stabilita nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio per le concessioni di lavori e se del caso procede alla sua revisione);
La nuova Direttiva 2014/23/UE colma questo vuoto applicando i principi dei trattati e introducendo delle novità che la Camera così riassume:
– il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche nazionali, in base al quale esse possono decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità,
– la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici
– la possibilità di definire i servizi d’interesse economico generale, (la direttiva esclude i servizi non economici d’interesse generale);
per “concessione” deve intendersi un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto per mezzo del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi che sono oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi; la parte del rischio trasferito al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
Inoltre la Direttiva non si applica a:
– le concessioni aggiudicate in base a norme sugli appalti pubblici previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando le concessioni in questione sono interamente finanziate da tale organizzazione o istituzione.
– le concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, disciplinati da norme procedurali specifiche in base a un accordo o ad una intesa internazionale conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi;
– concessioni di servizi per l’acquisizione , lo sviluppo , la produzione o coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici che vengono assegnate dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o concessioni per il tempo di trasmissione o messa a disposizione del programma, che vengono assegnate ai prestatori di media audiovisivi o radiofonici;protezione civile, protezione civile e di prevenzione pericolo i servizi che vengono forniti da organizzazioni non-profit o associazioni; servizi aventi ad oggetti campagne politiche.
– le concessioni aventi ad oggetto servizi di arbitrato e di conciliazione ed altri servizi legali;
– concessioni nel settore delle acque
– le concessioni aggiudicate ad impresa collegata;
– le concessioni in house.

La direttiva regola la fattispecie del subappalto della concessione, stabilendo tra l’altro che l’osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, deve essere assicurato attraverso azioni appropriate da parte delle autorità nazionali competenti nell’ambito delle proprie responsabilità e competenze, come le agenzie di ispezione del lavoro o agenzie di protezione ambientale; la garanzia dell’applicazione di tali standard è garantita anche nel caso in cui diritto nazionale di uno Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e il concessionario.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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