Trasporto rifiuti: le delibere dell’Albo Gestori

1029 0
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali con due Deliberazioni n.5/2014 e n.6/2014 regola, rispettivamente, l’iscrizione e l’idoneità dei veicoli di trasporto dei rifiuti, ai sensi del recente decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, il decreto che ridefinisce le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali e fissa i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali.

La Deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014 riporta la Variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli riporta all’allegato A, il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà cui all’articolo 18, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e il modello di accettazione della medesima dichiarazione.
L’articolo 18, comma 2, del DM 120/2014 dispone che nel caso di variazione della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, devono allegare alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello ora approvato con deliberazione 5/2014 del Comitato nazionale.

Con Deliberazione 9 settembre 2014 l’ Albo Gestori approva nell’allegato A il Modello di Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo 15, comma 3, lettera a), del DM 3 giugno 2014, n. 120. Il Decreto, lo ricordiamo, definisce le attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
L’articolo 15 comma 4 lettera a) del DM 120/2014 dispone che la domanda d’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l’altro, da un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.
L’Albo Gestori specifica nella Deliberazione 6/2014, che l’attestazione non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L’attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile può essere redatta in un unico documento purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi contenuti nel modello di cui all’allegato “A”.
Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare. L’impresa o l’ente può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell’attestazione.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore