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Trasporto illecito di rifiuti: limiti alla confisca del mezzo di reato

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Nella sentenza n. 1475/2013 la Corte di Cassazione si pronuncia sulle possibilità di dissequestro di un mezzo utilizzato per il traffico illecito di rifiuti. Tale mezzo era stato concesso in leasing, ed il concedente era risultato estraneo ai fatti di reato, e contestava l’avvenuta confisca del mezzo.

La Corte ricostruisce il contesto normativo, ricordando che l’art. 259 del D.Lgs 152/2006, prevede che, in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti, possa avvenire la confisca del mezzo che però può essere evitato qualora il proprietario del veicolo dimostri di essere estraneo al reato. Infatti, il comma 3 dell’art. 240 c.p. prevede, per effetto del richiamo ai commi 1 e 2, n. 1, che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo, non possa avvenire nel caso in cui appartengano ad una persona estranea al reato.

Pertanto, il mezzo di proprietà di un terzo soggetto, estraneo al reato (da intendersi come persona che non ha partecipato alla commissione dello stesso o ai profitti che ne sono derivati) può evitare la confisca se prova la sua buona fede, ossia, che l’uso illecito del mezzo gli sia stato ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
Tale principio deve applicarsi anche con riferimento alla posizione di colui che, come nel caso di specie, abbia concesso il mezzo in “leasing” a terzi: questa Corte ha infatti affermato, con pronuncia resa a Sezioni Unite (in fattispecie riguardante il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di mezzo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza), che non è confiscabile il veicolo concesso in “leasing” all’utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato (Sez. U., n. 14484 del 19/01/2012, P.M. in proc. Sforza e altro, Rv. 252030). In particolare la pronuncia, dopo avere ricordato che in entrambe le tipologie principali del contratto di leasing (ovvero “leasing finanziario” e “leasing traslativo”), il trasferimento della proprietà del bene dal concedente all’utilizzatore ha luogo con il pagamento dell’ultima rata e del residuo prezzo di acquisto.

Quindi la nozione di “appartenenza” della cosa, riportato nell’art. 240 c.p., comma 3, non ammette un’estensione illimitata a posizioni generiche di disponibilità e godimento del bene: le previsioni di specialità dell’istituto del leasing vanno mantenute nell’ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale.
Pertanto, il soggetto che abbia concesso il mezzo in “leasing”, ha l’interesse a richiedere il dissequestro e l’utilizzazione del mezzo stesso utilizzato da terzi e in secondo luogo il diritto ad ottenere gli stessi nella ricorrenza delle condizioni già sopra ricordate.

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Redazione InSic

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