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Infrastrutture ferroviarie e rispetto dei livelli ammissibili di rumore

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Con Decreto 29 dicembre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti viene recepita la direttiva 2014/38/UE della Commissione, che apporta modifiche in materia di inquinamento acustico, alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario.

Pertanto, il DM 29/12/2014 modifica il punto 1.4.4 dell’allegato III del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, il decreto che recepisce nel nostro ordinamento proprio la direttiva 2008/57/CE.

Il nuovo punto 1.4.4 dell’allegato III del D.Lgs. 8/10/2010 n.91, ora testualmente riporta che “La progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso: nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita nell’art. 3 della direttiva 2012/34/UE, e nella cabina del macchinista”.

A riguardo, la direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 (che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico) all’articolo 3 individua gli elementi della “Infrastruttura ferroviaria” rimandando all’elenco contenuto nell’allegato I della medesima direttiva 2012/34.

In base all’allegato I della direttiva 2012/34, la “Infrastruttura ferroviaria” si compone degli elementi riportati sotto, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all’interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché i raccordi privati:
– terreni,
– corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate ecc.; banchine per viaggiatori e per merci, anche nelle stazioni passeggeri e negli scali merci; banchine e piste; muri di cinta, siepi vive, palizzate; bande protettive contro il fuoco; impianti per il riscaldamento degli scambi; schermi paraneve,
– opere d’arte: ponti, ponticelli e altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte e altri passaggi inferiori; muri di sostegno e opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc.,
– passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale,
– sovrastruttura, in particolare: rotaie, rotaie scanalate e controrotaie; traverse e longherine, materiale minuto utilizzato per l’unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massicciata, compresi pietrisco e sabbia; scambi; piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione),
– sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali e pedonali per i passeggeri in arrivo e in partenza,
– impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni; edifici destinati ai suddetti impianti; freni di binario,
– impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa,
– impianti per la trasformazione e il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti,
– edifici adibiti al servizio delle infrastrutture, compresa una percentuale degli impianti per la riscossione dei canoni di trasporto.

Riferimenti normativi:

DECRETO 29 dicembre 2014 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Recepimento della direttiva 2014/38/UE della Commissione, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico.
(GU Serie Generale n.11 del 15-1-20
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Redazione InSic

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