Lavori in quota: i dispostivi di protezione collettiva sono obbligatori

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Ove si debbano svolgere lavori al di sopra di “lucernari, tetti, coperture e simili”, è obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva, con l’unico ed esclusivo limite che la realizzazione di tali misure risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di rispettiva competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia.
Questa la massima della Cass. civ., Sez. lavoro, nella sentenza n. 18137 del 31.08.2020
Il commento è a cura di S. Casarrubia, Avvocato, Studio legale Casarrubia ed è tratto dalla rubrica RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA, sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.10/2020.

Il caso di specie: caduta del lavoratore. Contestata la presenza dei DPC

Si ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni, promossa dagli eredi di un lavoratore, che era precipitato al suolo da un’altezza di circa dodici metri mentre si trovava sul tetto di un capannone industriale.

Per il giudice di merito, infatti, il lavoratore era stato dotato di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale (cintura ed imbragatura) rispetto al rischio di caduta dall’alto, per cui l’evento si era verificato per una sua condotta imprevedibile e azzardata, verosimilmente consistita nel fatto di essersi sganciato dalla linea vita di ancoraggio.
Né era configurabile un profilo di inadempimento per mancata adozione di misure di protezione collettiva, posto che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 15, comma 1, lett. i), nello stabilire la “priorità” di tali misure rispetto a quelle individuali, lungi dal qualificare adottabili le misure di sicurezza individuali solo ed esclusivamente nei casi in cui sia impossibile il ricorso alle misure di sicurezza collettive, lascia al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato a fattori diversi, quali la compatibilità con la situazione dei luoghi, il tipo di lavorazione da svolgere e la comparabilità dei rischi.

La Cassazione conferma l’obbligatorietà delle misure di protezione collettiva

Per la Cassazione, che sul punto annulla la sentenza, il legislatore, in caso di lavori in quota, non prevede una raccomandazione in favore delle misure collettive, in quanto esse costituiscono oggetto di un vero e proprio obbligo.

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Redazione InSic

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