Credito d’imposta formazione 4.0: indicazioni dal MISE sugli aspetti applicativi

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Con Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088 vengono fornite dal ministero dello Sviluppo economico alcune risposte a quesiti posti da aziende e associazioni di categoria in merito al Credito d’imposta formazione 4.0 per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0“.
Tale Credito è stato introdotto con Legge di Bilancio 2018 e reso attuativo con decreto 4 maggio 2018 (di seguito decreto attuativo), emanato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Quattro le domande a cui la Circolare cerca di porre risposta e che qui riassumiamo.


Credito d’imposta “formazione 4.0” e termine di deposito dei contratti collettivi

Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto attuativo, prevede come condizione di ammissibilità al beneficio che lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” sia “… sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali”: il primo dei quesiti riguarda il termine (temporale) per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali.
Tale condizione è da ritenersi soddisfatta, dice il MISE nel caso in cui lo svolgimento delle attività formative sia previsto in contratti sottoscritti – o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività – a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa. Quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro, anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
Ai fini dell’applicazione del il credito d’imposta “formazione 4.0”, si demanda ai contratti collettivi aziendali o territoriali l’espressa previsione dei contenuti delle attività formative. Le parti potranno individuare liberamente lo schema di accordo da utilizzare, a condizione che dallo stesso risulti in maniera espressa la comune volontà in merito alle attività concordate e alla loro programmazione. Alla luce del decreto attuativo, poi, possono essere considerate ammissibili esclusivamente le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta relativo all’anno 2018, a condizione che lo svolgimento delle relative attività formative, individuate nel decreto stesso, sia espressamente disciplinato nei contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 151.

Credito d’imposta “formazione 4.0” e corsi in modalità e-learning

Una seconda questione posta riguarda la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio del credito d’imposta “formazione 4.0” anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”.
Secondo il ministero la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni, pertanto devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”. Tuttavia, sottolinea il Ministero, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa per soddisfare il requisito generale del controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività.
In tal senso, precisa il MISE, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente.
I quesiti devono essere, inoltre, attinenti all’argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla; ci devono almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di tre. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare.
Continua il Ministero specificando che il discente dovrà essere sottoposto a un momento di verifica finale in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
Il MISE ritiene comunque che tali architetture del corso e tali modalità di partecipazione potrebbero non corrispondere pienamente a quelle già adottate dalle imprese in relazione a corsi di formazione già svolti in modalità “e-learning. Pertanto, tali indicazioni si rendono applicabili per attività di formazione realizzate a partire dalla data di pubblicazione della circolare, fermo restando per le attività svolte in precedenza, il rispetto dell’onere documentale di cui all’art. 6 comma 3, del decreto attuativo concernente la redazione e la conservazione dei registri nominativi. Quanto all’obbligo di sottoscrizione dei registri, si ritiene sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative.

Credito d’imposta “formazione 4.0” e attività formative per dipendenti di uno stesso Gruppo di imprese

Il terzo quesito proposto riguarda il caso di attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: come adempiere agli obblighi formali e documentali previsti dalla disciplina?
Il MISE fa riferimento a gruppi societari dove è frequente che le attività formative siano configurate attraverso un progetto unitario che vede la partecipazione contestuale, in aula, di personale dipendente in veste di discenti, docenti o tutor appartenenti a imprese diverse.
Si può consentire modalità semplificative per la redazione della documentazione richiesta e la relazione prevista dal comma 3 del citato articolo 7 del decreto attuativo, secondo il MISE, può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo; possibile anche predisporre un unico registro didattico nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata per ciascun partecipante anche la società di appartenenza.
Quanto all’obbligo del rilascio dell’apposita dichiarazione attestante l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative, esso deve essere comunque rispettato autonomamente da ciascuna società del gruppo, precisa però, il ministero.

Credito d’imposta “formazione 4.0” e cumulabilità con altri incentivi

L’ultimo quesito riguarda l’eventualità di cumulo del il credito d’imposta “formazione 4.0” con altri incentivi alla formazione: l’art. 8 del decreto prevede che il credito di imposta “…è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014”.
Il MISE ricorda che, in via generale gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili (come nel caso del credito d’imposta in questione) possono essere cumulati senza limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi: non si pongono problemi di cumulo e l’impresa può sommare i benefici derivanti dall’applicazione dei diversi incentivi senza che le relative misure interferiscano tra di loro e ciò, si precisa, anche nel caso in cui i due aiuti riguardino il medesimo progetto o iniziativa, unicamente a condizione che tale cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base allo stesso regolamento n. 651/2014.
Nel caso di concorso con incentivi disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il c.d. regime “de minimis”, spiega il MISE, il credito d’imposta è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione: si tratterebbe infatti di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi.
Nel caso in cui, invece, l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi). Qualora il credito d’imposta “formazione 4.0” interessi personale dipendente in relazione al quale l’impresa benefici anche di altri aiuti concessi per finalità diverse – come, ad esempio, nel caso di un aiuto concesso per l’assunzione di un lavoratore svantaggiato che sia impegnato anche nelle attività di “formazione 4.0” – il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.

Riferimenti normativi

Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088
Oggetto: Articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – Chiarimenti concerneti il “credito d’imposta formazione 4.0”.

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Redazione InSic

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