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Cause di esclusione da appalto: modifiche al Codice dei Contratti nel DL Semplificazione

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All’interno del DL Semplificazione, DL n.135/2018: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” all’art. 5 si dettano “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”.
Si interviene sull’articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione, ed in particolare sul comma 5 in cui si sostituisce la lettera c) con tre nuove lettere.

Le cause ostative di cui all’art. 80 comma 5 del Codice dei Contratti

L’articolo 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano:
• le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
• il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
• il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Nel Dossier realizzato dalla Camera si sottolinea che l’ANAC ha recentemente aggiornato le Linee guida n. 6 che prevedono l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di procedere alle valutazioni di competenza sulla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti tenuti dagli operatori economici, in forza del potere discrezionale alle stesse riconosciuto.
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza 2 marzo 2018, n. 1299, ha sottolineato come l’elenco delle cause ostative, che annovera i gravi illeciti professionali, non ha carattere tassativo. Pertanto, è possibile per la stazione appaltante operare una valutazione pienamente discrezionale sugli inadempimenti posti in essere, che possono essere classificabili come gravi errori professionali.
L’articolo 5 del decreto legge in conversione interviene sul codice dei contratti pubblici al fine di “allineare il testo dell’articolo 80, comma 5, lettera c) del codice alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nell’attuale lettera c)…”.

La riformulazione delle nuove lettere del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei Contratti

Le fattispecie di esclusione nella lettera c), sono quindi considerate in modo autonomo nelle nuove lettere, introdotte nel comma 5 dell’articolo 80 del codice dei contratti pubblici dal decreto-legge 135/2018.
La lettera c) come riformulata prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Rispetto alla formulazione vigente quindi è soppresso il più volte citato elenco delle cause di esclusione.
Ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l’operatore economico abbia:
• tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);
• dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).

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Redazione InSic

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