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Credito di imposta per prodotti e imballaggi ecosostenibili: come ottenerlo e su quali acquisti

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Con DECRETO 14 dicembre 2021 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA detta i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi (in base alla normativa europea e nazionale) ai fini dell’ottenimento del credito di imposta per interventi ambientali, previsto dalla Legge Finanziaria 2019 (L.n.145/2018).

Ricordiamo che il recente DPCM 10/12/2021 ha regolato il credito d’imposta per interventi su edifici e terreni pubblici, sempre ai sensi della legge Finanziaria.

Di seguito vediamo come funziona il Credito e per quali acquisti di prodotti e imballaggi green è valido, a quanto ammonta e come ottenerlo.

Obiettivi del Credito di imposta imballaggi

L’obiettivo del credito di imposta imballaggi, che fa parte di quelli concessi con Legge 145/2018, è incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, e al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Imprese: come funziona il Credito di imposta per acquisti di imballaggi?

Con legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 73) per il 2019 e 2020 viene riconosciuto a tutte le imprese un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per acquisti di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432.2002, o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Decreto 14 dicembre: requisiti e criteri per fruire del credito di imposta imballaggi

Il decreto 14 dicembre definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui fissati dal comma 74, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione.

Credito di imposta imballaggi: per quali acquisti?

Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto (art.2) a tutte le imprese che acquistano:

  • prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
    • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
    • gli imballaggi in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

Quali sono i Requisiti tecnici e certificazioni necessarie per avere il credito di imposta imballaggi?

Per poter beneficiare dell’agevolazione, i prodotti e gli imballaggi devono rispettare i seguenti i requisiti tecnici (art.3):

a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui alla lettera a);

b) la conformità alle specifiche:

  • UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti»
  • UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie – Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a);

c) la biodegradabilità e la compostabilità per gli imballaggi di cui alla lettera b);

d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui alla, lettera c);

e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui alla lettera d).

Credito di imposta imballaggi: come dimostrare i requisiti?

Il possesso dei requisiti tecnici viene dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:

  1. una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato;
  2. una certificazione di prodotto (che attesti la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17) rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
  3. una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato. Per gli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati il possesso dei requisiti va dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

A quanto ammonta il credito di imposta per prodotti e imballaggi?

Il contributo (art.4) sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi (sopra indicati) fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Come verificare i pagamenti?

L’effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Come e quando fare richiesta?

Per il riconoscimento del credito di imposta le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale.

Cosa inserire nella domanda

Nella domanda che viene firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va specificato:
a) per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all’art. 2, l’ammontare complessivo delle spese sostenute e l’anno di riferimento;
b) l’ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all’art. 2;
c) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Quali documenti deve contenere la Domanda?

 La domanda deve contenere, pena esclusione:
a) di copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
b) dalle certificazioni di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 4;
c) dall’attestazione dell’effettività delle spese sostenute.

Chi riconosce il Credito di imposta?

Il credito di imposta è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse

Quanto tempo serve per ottenere il credito di imposta?

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.

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Antonio Mazzuca

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