Quesito: adeguamento scuola e certificazioni antincendio

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Presentiamo un quesito pervenuto alla rivista Antincendio,relativo all’adeguamento di una scuola .

Il quesito

Il D.M. 16 febbraio 2007 “classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” prevede all’art 5 norme transitorie – punto 3 che “Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto (25 settembre 2007), è consentito l’impiego di prodotti ed elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base della previgente normativa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma 1”.

Una scuola elementare classificabile di tipo 2 dispone di un esame progetto favorevole approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco in data 7 agosto 2007.
Attualmente si è in fase di conclusione dei lavori di adeguamento antincendio per la redazione della SCIA ANTINCENDIO ed eventuale sopralluogo tecnico del Funzionario dei Vigili del fuoco.
Essendo il parere antincendio emesso prima del 25 settembre 2007, fa sì che le strutture portanti e/o separanti della scuola quali, ad esempio, pilastri in cemento armato, travi in cemento armato, solaio in latero-cemento, pareti in muratura piena di spessore maggiore 26 cm e pareti in mattoni forati, possano essere certificati tramite l’applicazione della circolare n. 91 del 1961 utilizzando la tabella 2 spessori delle pareti tagliafuoco – punto 8.1 pareti divisori interne (da usare per le pareti in laterizi pieni, laterizi forati e pareti in cemento armato), la tabella 3 spessore minimo dei solai?
In conclusione le strutture portanti e/o separanti indicate in precedenza possono essere certificate con le tabelle della circolare n. 91 del 14 settembre 1961 visto che il parere antincendio è stato emesso prima del 25 settembre 2007 pur non essendo le stesse riqualificate con nessun prodotto antincendio?
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Secondo l’Esperto

Sì, per i pareri espressi dai Vigili del fuoco in data anteriore al 25 settembre 2007, è possibile ancora avvalersi delle certificazione emesse in base alla vecchia Circolare M.I. n° 91/61, così come chiarito dagli stessi Vigili del fuoco con apposita circolare.

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Redazione InSic

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