Caserme: chi deve stendere il piano antincendio ed evacuazione?

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Torniamo a parlare di stesura del piano antincendio nelle caserme: un quesito proposto alla rivista Antincendio da parte di un RSPP chiedeva se fosse una responsabilità del datore di lavoro o del RSPP.
L’Esperto aveva sottolineato la responsabilità del datore di lavoro.
Aggiungiamo ora un’ulteriore puntualizzazione del dott. Gennaro Iacovelli sui compiti del RSPP



Il quesito
È circa un anno che sono RSPP di una Caserma Militare, e sono stato comandato per redigere il piano antincendio ed evacuazione e primo soccorso della Caserma (struttura molto ampia).
Mi sto chiedendo se redigere questo documento sia di competenza del RSPP, partendo dal presupposto che non ho tanta esperienza nel campo, se non per il fatto che ho frequentato un corso di formazione di tre settimane come RSPP.

Secondo l’Esperto
I compiti che il D.Lgs. n. 81/08 assegna alla figura del RSPP non comprendono la stesura del piano di emergenza ed evacuazione che il legislatore riserva invece al Datore di Lavoro, il quale, unitamente ai suoi eventuali consulenti specialistici in materia, deve redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e, conseguentemente, predisporre il Piano di Emergenza.
La figura di RSPP prevede altri compiti, ma non quelli di redigere i documenti sopra citati che, si ripete, il Datore di lavoro farà redigere ad appositi specialisti.

Il commento di G. Iacovelli
In base all’art. 46 del dlgs 81/08 s.m.i in tutte le attività occorre procedere alla valutazione dei rischi incendio e all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e alla loro concreta attuazione.
Nello specifico, l’art.5, comma, 1 del DM 10/03/98 (norma non abrogata, che detta i criteri specifici della materia), stabilisce infatti che tale esito della valutazione dei rischi incendio, può essere fatta anche dallo stesso RSPP, qualora sia figura diversa dal Datore di lavoro (nella caserma, potrebbe ad esempio essere individuato nella figura del Colonnello, Capitato o a chi sia stato attribuito un ruolo con poteri di spesa e decisionale), poiché questa rientra tra gli stessi compiti propri descritti ed assegnati al RSPP, di cui alla disciplina generale dettata dall’art. 33 del decreto citato.
Di conseguenza, la valutazione e l’attuazione delle misure organizzative e gestionali, da riportare successivamente poi nello stesso piano di emergenza aziendale, può essere quindi “predisposto” e “redatto” anche dallo stesso RSPP (interno o esterno) quale figura tecnica di supporto tecnico- organizzativo, compito invece del datore di lavoro è quello di dover concretamente “adottarlo”, quindi onere dello stesso è attuare il suddetto provvedimento e le relative misure organizzative, che sono state da altri individuate e valutate, sulla base dei criteri specifici indicati dall’Allegato VII del medesimo decreto Ministeriale.

Il successivo comma 2 del stesso decreto stabilisce tuttavia che non è sempre necessario fare il Piano di Emergenza, ma che tale obbligo incombe sul DL quando nell’azienda e/o nell’Ente di appartenenza considerato siano presenti più di 10 dipendenti (non addetti) e qualora la struttura sia sottoposta al controllo preventivo dei VV.FF. mediante il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), ai sensi dell’allora DPR n.577/82 e dello specifico elenco dettato dal DM 16/02/1982, ora abrogato dagli allegati e dalla specifica disciplina del DPR n.151/2011.

Pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, lo stesso RSPP può effettuare la stesura e predisporre conseguentemente il Piano di Emergenza (PE), ma è pur compito dello stesso DL la sua concreta attuazione, ovvero, per la sua posizione di garanzia rivestita e per i suoi poteri decisionali e di spesa ritenere che le misure tecniche e quelle organizzative individuate siano risultate le più congrue ed opportune rispetto alla situazione concreta in linea con la disciplina e i criteri indicati nell’allegato sopra citato.

Sulla base quindi di tale valutazione tecnica fatta dal RSPP, o, in mancanza delle necessarie competenze tecniche il DL potrà pur sempre farsi assistere da consulenti tecnici esterni.
In ogni caso, rimangono in capo al DL gli obblighi che discendono dalla predisposizione tecnica del Piano di Emergenza (PE), ovvero lo stesso viene fatto proprio, sulla base delle indicazioni riportate più in generale nella stessa valutazione del rischio antincendio aziendale.

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Redazione InSic

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