Autorizzazione per infrastrutture energia, una circolare VV.F.

878 0
Con lettera circolare prot. DCPREV 12867 del 17/10/2012 il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni per regolamentare l’espressione del parere dei Vigili del fuoco, nell’ambito del procedimento autorizzativo unico, coordinato dal Ministero Sviluppo Economico, per le infrastrutture energetiche strategiche.

La Legge Aprile 2012 n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” (DL Semplificazioni) ha introdotto infatti una nuova regolamentazione nel campo delle autorizzazioni degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di prodotti petroliferi, sulla quale si è già espresso il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare esplicativa n. 16268 del 13/08/2012.
Con la nuova circolare del ministero dell’Interno, invece, si indicano le procedure da adottare per il rilascio del parere del Corpo, distinguendole in base aiprogetti di nuove realizzazioni o modifiche ad impianti esistenti, qualora essi comportino o meno aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Nel primo caso il Comando Provinciale competente trasmetterà il parere di cui all’art. 3 del DPR 151/2011 anche al ministero dello Sviluppo Economico- DGSAIE- Divisione IV, che lo acquisirà come parere del Ministero dell’Interno- Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Il parere va poi inviato per conoscenza alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica- Area Rischi Industriali. Se il progetto presentato al Ministro dello Sviluppo Economico ed agli altri Enti competenti fosse in fase preliminare, il proponente richiederà il NOF di cui all’art. 8 del DPR 151/2011.

Qualora invece il progetto di nuove realizzazioni o modifiche ad impianti esistenti non comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, e le modifiche siano quelle previste all’articolo 4 comma 6 del DPR 151/2011, il responsabile dovrà presentare al Comando provinciale competente per territorio, prima dell’esercizio dell’attività, la SCIA di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, corredata da quanto previsto dall’art. 4 co 7 del DM 07/08/2012.
Se le modifiche invece non sono ricomprese all’art. 4 comma 6 del DPR 151/2011, vanno documentate al Comando provinciale competente all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’art.5 del DPR 151/2011.
Se lo stabilimento è soggetto all’articolo 8 del D.Lgs. 334/99 e le modifiche comportano un aggravio del preesistente livello i rischio di cui al DM 09/08/2000, allora, ai sensi dell’art. 9 co 1 del D.Lgs 334/99, la concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità di cui all’art. 21 co 3 dello stesso decreto.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore