La Legge Aprile 2012 n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” (DL Semplificazioni) ha introdotto infatti una nuova regolamentazione nel campo delle autorizzazioni degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di prodotti petroliferi, sulla quale si è già espresso il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare esplicativa n. 16268 del 13/08/2012.
Con la nuova circolare del ministero dell’Interno, invece, si indicano le procedure da adottare per il rilascio del parere del Corpo, distinguendole in base aiprogetti di nuove realizzazioni o modifiche ad impianti esistenti, qualora essi comportino o meno aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Nel primo caso il Comando Provinciale competente trasmetterà il parere di cui all’art. 3 del DPR 151/2011 anche al ministero dello Sviluppo Economico- DGSAIE- Divisione IV, che lo acquisirà come parere del Ministero dell’Interno- Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Il parere va poi inviato per conoscenza alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica- Area Rischi Industriali. Se il progetto presentato al Ministro dello Sviluppo Economico ed agli altri Enti competenti fosse in fase preliminare, il proponente richiederà il NOF di cui all’art. 8 del DPR 151/2011.
Qualora invece il progetto di nuove realizzazioni o modifiche ad impianti esistenti non comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, e le modifiche siano quelle previste all’articolo 4 comma 6 del DPR 151/2011, il responsabile dovrà presentare al Comando provinciale competente per territorio, prima dell’esercizio dell’attività, la SCIA di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, corredata da quanto previsto dall’art. 4 co 7 del DM 07/08/2012.
Se le modifiche invece non sono ricomprese all’art. 4 comma 6 del DPR 151/2011, vanno documentate al Comando provinciale competente all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’art.5 del DPR 151/2011.
Se lo stabilimento è soggetto all’articolo 8 del D.Lgs. 334/99 e le modifiche comportano un aggravio del preesistente livello i rischio di cui al DM 09/08/2000, allora, ai sensi dell’art. 9 co 1 del D.Lgs 334/99, la concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità di cui all’art. 21 co 3 dello stesso decreto.
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