La Regione Toscana aveva chiesto un parere in riferimento ai limiti delle competenze dei professionisti tecnici geometri iscritti negli albi professionali, la cui attività era disciplinata un tempo dall’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274) allo scopo di garantire il corretto esercizio delle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali in materia di denunce di lavori di opere in conglomerato cementizio o da realizzare in zona sismica. Si intendeva accertare se gli stessi tecnici fossero abilitati a svolgere la progettazione, la direzione e l’esecuzione di lavori di strutture civili in cemento armato nei limiti della “modestia delle costruzioni” o se tale competenza sia da escludersi del tutto e sé rimane del tutto preclusa la possibilità relativa alla progettazione e direzione lavori di quelle strutture civili realizzate in zone sismiche.
Nell’articolo si spiega il ragionamento seguito dal Consiglio, in merito al quesito formulato dalla Regione Toscana: il quale ha ammesso che la modestia delle costruzioni civili realizzate in cemento armato e quelle ad uso agricolo e/o accessorio, nelle stesse nelle zone sismiche venga valutata dagli uffici tecnici con maggiore severità, poiché operando nelle stesse il gioco delle spinte e delle contro spinte e delle sollecitazioni, di conseguenza il progetto statico dovrà prevalere su quello architettonico.
In questo caso, quindi, la progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori necessitano della responsabilità di un professionista che sia in possesso di specifiche competenze tecniche che potranno che essere riscontrate solo da parte di un ingegnere o architetto nominato a tale scopo.
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