INPS: chiarimenti su Inquadramento previdenziale dei datori e Casse Edili

3567 0
L’INPS ha emanato la circolare n. 80 del 25 giugno 2014 con la quale fornisce chiarimenti circa la “Procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro” e non solo: si chiarisce sull’attribuzione dei Codici Ateco, sulla classificazione delle Casse Edili e si ribadisce l’obbligatorietà della posizione contributiva unica dell’azienda.

Inquadramento datori di lavoro

I chiarimenti dell’INPS riguardano, in primo luogo, il sistema automatizzato in grado di attribuire, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti, un sistema coerente con l’impianto normativo definito dall’art. 49 della legge n. 88/89, che assegna all’Istituto il potere di attribuire l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro
Si attribuisce ai datori di lavoro di una classificazione nel settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti (per attività multiple l’oggetto dell’azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente o, in alternativa si apre una posizione per l’attività secondaria, diversa da quella principale, qualora l’attività secondaria rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di autonomia funzionale ed organizzativa, che legittimino l’attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali).
La nuova procedura di iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalità dei casi, l’inquadramento dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento di presentazione della domanda.
Tuttavia, alcune attività non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti; in questi casi, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS di competenza.
Si precisa che non sarà possibile ottenere l’inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’attività con dipendenti. In tal caso l’inquadramento sarà effettuato dalla sede competente, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva qualora se ne ravvisi l’opportunità.
Il nuovo sistema, nella maggioranza dei casi, consente l’immediata classificazione previdenziale dei datori di lavoro, rendendo quindi possibile il tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi.
Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento saranno, quindi, sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato.
In caso di esito positivo, l’inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato. Qualora, invece, l’esito dei controlli evidenziasse difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede competente per la gestione della matricola aziendale contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate.

Adozione della codifica Ateco 2007
I datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all’INPS hanno l’obbligo di comunicare il codice dell’attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007
Laddove il codice ATECO 2007 riguardante l’attività economica esercitata e/o la descrizione di quest’ultima – da indicare all’atto della richiesta dell’apertura di una posizione aziendale per i dipendenti – non coincidesse con il corrispondente Ateco2007 presente nella Camera di Commercio, l’inquadramento previdenziale dovrà comunque essere attribuito in relazione all’attività economica dichiarata e/o al codice ATECO 2007 indicato nella domanda d’iscrizione all’Istituto.
L’adozione della classificazione ATECO 2007 lascia impregiudicato il potere dell’Istituto di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell’attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall’Istat.
Ricorda l’Istituto che la classificazione ATECO 2007, ai fini Inps, talvolta non è esaustiva per le necessità di inquadramento previdenziale in quanto esistono attività che non sono censite dall’ISTAT (es. i proprietari di fabbricato, gli assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, ecc…). In tal caso la classificazione ufficiale ATECO 2007 è stata integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell’INPS (Sezione “Attività dei datori di lavoro non censite dall’ISTAT”).

Casse Edili

L’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sull’inquadramento previdenziale di particolari attività: per l’edilizia si ricorda che le Casse Edili – quali organismi costituiti da rappresentanti delle imprese edili e dei lavoratori dell’edilizia – dovevano essere classificate fra le attività ausiliarie dell’edilizia, tuttavia, a seguito degli accertamenti sull’attività svolta dalle stesse, l’INPS ritiene che non sia più possibile mantenere l’attuale inquadramento
Infatti, l’attività esercitata dalle casse Edili deve essere ricondotta nel settore terziario con il c.s.c 7.07.06, non potendo più essere considerata una vera e propria attività ausiliaria delle imprese edili nel senso proprio del termine, né assumendo alcuna rilevanza, ai fini classificatori, la circostanza che al personale dipendente delle Casse Edili venga applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile.
In conseguenza, si rende necessario variare l’inquadramento delle Casse Edili dal settore industria – attività ausiliaria dell’edilizia – al settore terziario con efficacia dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente circolare, in considerazione del fatto che si tratta di una variazione disposta a seguito di un mutato indirizzo in materia da parte dell’Istituto.

Unicità della posizione contributiva aziendale
Infine, l’INPS chiarisce sull’obbligatorietà (e non la discrezionalità) della posizione contributiva aziendale, come indicata dalla circolare n. 172 del 31/12/2010, vista la prassi di apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro
Per consentire, tuttavia, un graduale adeguamento di tutti gli attori del sistema alle regole dell’unicità della posizione contributiva, viene previsto un periodo transitorio, fino al 31.12.2014, entro il quale, datori di lavoro e/o intermediari dovranno registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore