Congruità sul valore dell’opera: sottoscritto l’Accordo nazionale

773 0
Lo scorso 25 luglio è stato sottoscritto dalle parti sociali, l’accordo nazionale relativo al tema della verifica dell’incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera (c.d. congruità).
Durante la firma dell’accordo le parti hanno ribadito l’obbligo per tutte le Casse Edili di attuare la procedura per la verifica della congruità prevista dagli accordi nazionali affinché avvenga un reale ed attento monitoraggio della situazione. Le Casse Edili quindi dovranno segnalare alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili le eventuali anomalie riscontrate mentre le Cnce saranno tenute sia ad effettuare il monitoraggio dell’andamento dell’intera procedura che a riferire le risultanze alle parti sociali nazionali per i conseguenti interventi.
Si legge in un comunicato che, in relazione alle problematiche emerse nel corso della fase di sperimentazione, sono state adottate alcune modifiche alla Delibera n. 1/2011 del Comitato della bilateralità e all’Avviso Comune del 28 ottobre 2010.
In sostanza, con la sostituzione del punto 5) della Delibera citata, è stato anzitutto confermato il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere ed è stato sancito che, dalla denuncia del mese di gennaio 2013, la non compilazione dei campi obbligatori non permetterà l’inoltro della denuncia stessa.
E’ stato poi sostituito il punto 6) della stessa Delibera che ora stabilisce l’onere, dal 1° ottobre p.v., per le Casse Edili, di segnalare alle imprese l’eventuale non raggiungimento della congruità.
L’entrata in vigore a regime dell’istituto della congruità ai fini del rilascio del Durc è, comunque, slittata, in base alla modifica del predetto punto 6), al 1° ottobre 2013.
L’Avviso Comune del 2010 è stato modificato nella lettera f) ove è stabilito che, per ciò che riguarda i lavori privati, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a 100.000 euro (precedentemente 70.000 euro), entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del Direttore dei Lavori.
Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di denuncia per cantiere per tutti i lavori, a prescindere dalla loro natura e/o entità.
Le parti sociali si sono altresì impegnate affinché sul territorio siano immediatamente rese operative le disposizioni di cui alla Delibera n. 1/2011 come modificata e ad effettuare una verifica sull’applicazione entro il prossimo mese di novembre.
Infine, è opportuno segnalare che la data prevista al punto 6) della Delibera n.1/2012, come modificata dall’accordo nazionale 25 luglio 2012, per la verifica di congruità quale requisito imprescindibile per il rilascio del durc regolare è stata prorogata al 1 ottobre 2014.

Si riporta in allegato, il testo dell’accordo nazionale sottoscritto in data odierna, relativo al tema della verifica dell’incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera (c.d. congruità)

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore