Ricostruzione: aggiornamento sui controlli antimafia per imprese affidatarie

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In Gazzetta Ufficiale del 26-7-2013 il Comunicato del Comitato di coordinamento per le Grandi opere, che contiene l’aggiornamento delle modalità di svolgimento dei controlli antimafia sulle imprese affidatarie di contratti, subappalti e altri subcontratti concernenti la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle località dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009.L’atto costituisce aggiornamento delle Linee Guida pubblicate nella G.U.R.I. del 12 agosto e 31 dicembre 2010.

Controlli antimafia: la normativa

I controlli da svolgersi sulle imprese affidatarie sono regolati dall’articolo 16, comma 4, del D.L. n. 39/2009 e si svolgono in base alle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (“CCASGO”): si tratta di una materia che è stata oggetto di rivisitazione al momento dell’entrata in vigore del Codice Antimafia (D.lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159) e che aspetta l’entrata in operatività della Banca dati nazionale della documentazione antimafia.

Verso una procedura di controllo “accellerata”

In base alle nuove disposizioni è prevista l’adozione di un modello procedimentale connotato da tratti di maggiore dinamicità, in un’ottica “acceleratoria” impressa dalla riforma contenuta nel Libro II del d.lgs. n. 159/2011 che è stata confermata anche dal recente D.P.C.M. 18 aprile 2013 – in corso di pubblicazione – che, ha istituito presso tutte le Prefetture gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (cd. “white list“).
In questo rinnovato quadro normativo si inseriscono anche le misure per agevolare la prosecuzione della ricostruzione “post sisma” in Abruzzo recate dal D.L. 26 aprile 2013, n. 43 (in via di conversione): le indicazioni trovano applicazione per lo svolgimento delle verifiche antimafia che devono essere espletate nei confronti delle imprese della “filiera” impegnate nell’esecuzione di appalti pubblici (cd. “ricostruzione pubblica”) e appalti commissionati da privati con l’impiego dei previsti contributi pubblici (cd. “ricostruzione privata”), secondo le modalità di “controllo selettivo” stabilite dal paragrafo 10 “Indicazioni relative all’indirizzo dell’attività di controllo” delle Linee Guida del 31 dicembre 2010. 2. Indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle verifiche antimafia a) i punti-cardine.
Il Comitato ribadisce che le verifiche antimafia di cui agli articoli dal 90 al 95 del d.lgs. n. 159/2011 rappresentano l’unica ed esclusiva forma di accertamento antimafia per le fattispecie contrattuali sub-contrattuali, i subappalti, i cottimi, le prestazioni d’opera, le forniture e i servizi, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Inoltre, il Comitato ritiene di dover confermare un’articolazione dei controlli in due steps:
a) una prima fase, di natura per così dire “speditivi”, volta a rilasciare una “liberatoria provvisoria”, sulla base della quale la stazione appaltante può stipulare il contratto o autorizzare il subappalto/subcontratto sia pure nel regime sub condicione di cui all’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.
La liberatoria viene rilasciata dalla Prefettura dell’Aquila a seguito della verifica dell’assenza sia delle cause automaticamente ostative all’instaurazione del rapporto con la pubblica amministrazione, sia di situazioni a forte valenza “indiziante”, in quanto desumibili da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; b) una seconda fase, finalizzata a sviluppare lo screening ad un livello più approfondito, al fine di individuare l’eventuale esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. 3. Segue: b) la nuova articolazione del procedimento di rilascio delle informazioni antimafia.

La fase speditiva

Nel comunicato poi si approfondisce (punto 2) sulla cosidetta Fase “speditiva” del controllo volta al riscontro di cause impeditive “tabellari” o comunque di situazioni indizianti desumibili da provvedimenti giudiziari, auspicando la possibilità che le diverse “piattaforme” che le pubbliche amministrazioni hanno a disposizione, siano in grado di “dialogare” tra loro. Le esigenze di celerità nella ricostruzione impongono però un refresh delle indicazioni precedenti e una loro parziale rivisitazione alla luce delle esigenze di celerità connesse al processo di ricostruzione – che sono diffusamente riconosciute e che rischiano, se insoddisfatte, di compromettere l’obiettivo essenziale della ricostruzione.E sempre in materia di controlli sulle stazioni appaltanti, il Comitato precisa che “tali verifiche debbano essere svolte secondo modalità di controllo stringenti e particolarmente penetranti, capaci di fotografare immediatamente le eventuali situazioni di ingerenza o contiguità mafiosa” e secondo un modello che implichi una costante interazione tra la Prefettura dell’Aquila, nel suo ruolo di “capo-maglia” e le Prefetture del luogo di residenza/sede legale ed i rispettivi Gruppi Interforze. Pertanto il Comitato delinea anche la fase del procedimento di rilascio delle informazioni antimafia, e gli scambi fra Prefettura, CED Interforze e Prefettura del luogo di residenza/sede legale dell’impresa.In caso di situazioni particolarmente complesse, la Prefettura dell’Aquila può avviare da subito iniziative di approfondimento congiunte con le altre Prefetture, prime tra tutte quella di residenza/sede legale.

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Redazione InSic

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