Occorre pertanto evitare commistione di ruoli: sul Committente (e sul responsabile dei lavori) grava una vigilanza di tipo generale (eventualmente demandata al coordinatore per l’esecuzione, laddove nominato), mentre sul Datore di lavoro dell’impresa esecutrice spetta una vigilanza di tipo operativo esercitata giornalmente attraverso i suoi collaboratori.
Il Committente (o il responsabile dei lavori, qualora designato), una volta nominati i coordinatori, non può disinteressarsi dell’operato di questi, ma deve verificare l’adempimento degli obblighi che la legge stessa pone a carico dei coordinatori; e spetta sempre al committente (o al responsabile dei lavori) una vigilanza sul coordinatore per l’esecuzione e sull’adempimento degli obblighi di vigilanza da questi esercitata.
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