Committenti: obbligo di vigilanza anche sul coordinatore per l’esecuzione

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Con sentenza n. 37738 del 13 settembre 2013 (che troverete in allegato), la Cassazione prende in esame da un lato le figure ed i compiti del Committente (e dei soggetti da lui nominati, ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori), dall’altro il Datore di lavoro dell’Impresa esecutrice (e dei suoi collaboratori), alla luce del d.lgs. n.494/96.

Occorre pertanto evitare commistione di ruoli: sul Committente (e sul responsabile dei lavori) grava una vigilanza di tipo generale (eventualmente demandata al coordinatore per l’esecuzione, laddove nominato), mentre sul Datore di lavoro dell’impresa esecutrice spetta una vigilanza di tipo operativo esercitata giornalmente attraverso i suoi collaboratori.

Il Committente (o il responsabile dei lavori, qualora designato), una volta nominati i coordinatori, non può disinteressarsi dell’operato di questi, ma deve verificare l’adempimento degli obblighi che la legge stessa pone a carico dei coordinatori; e spetta sempre al committente (o al responsabile dei lavori) una vigilanza sul coordinatore per l’esecuzione e sull’adempimento degli obblighi di vigilanza da questi esercitata.

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Redazione InSic

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