Sostanze pericolose: aggiornato l’Allegato XI del D.Lgs. n.65/2003

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Il Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2020 (in Gazzetta n.78 del 31-3-2021) modifica l’allegato XI (Criteri per l’informazione sui preparati pericolosi, di cui all’art. 15) del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 .

Si tratta del decreto di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi).

La modifica dell’Allegato XI si è resa necessaria a causa delle modifiche al regolamento CLP n. 1272/2008 e in particolare all’inserimento nel regolamento, dell’allegato VIII sule informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

Le modifiche introdotte con Decreto del 28 dicembre 2020 consistono nella sostituzione del comma 3 dell’allegato XI del D.Lgs. n. 65/2003 con le nuove regole per la trasmissione delle informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria per le merci ad uso dei consumatori e per uso industriale.
Inoltre, vengono introdotti due nuovi commi (3-bis e 3 quater) e modificata la Parte D “Centri antiveleni”con un nuovo obbligo di inserimento dei riferimenti dei centri convenzionati nelle schede di sicurezza delle miscele.

Modifica dell’allegato XI

Il Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2020

modifica il comma 3 dell’Allegato XI del D.Lgs. n.65/2003

Il comma 3 che ora stabilisce che.

  • A decorrere dal 1° gennaio 2021 per le miscele per uso dei consumatori e per uso professionale, devono essere trasmesse le informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come introdotto dal regolamento (UE) 2017/542 e successive modifiche e integrazioni.
    Tali informazioni devono essere trasmesse, attraverso il portale dedicato dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ECHA submission portal), al Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità, di seguito “CNSC-ISS”.
  • A decorrere dal 1° gennaio 2024, per le miscele per uso industriale, devono essere trasmesse le informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui al menzionato allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come introdotto dal regolamento (UE) 2017/542 e modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/11.
    Queste informazioni vanno trasmesse, attraverso il portale dedicato dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ECHA submission portal), al CNSC-ISS.
  • Coloro che hanno presentato informazioni all’Istituto superiore di sanità prima del 1° gennaio 2021, per le miscele destinate ad uso dei consumatori e dei professionisti, e prima del 1° gennaio 2024, per le miscele destinate ad uso industriale, che non sono conformi al menzionato allegato VIII non sono tenuti a conformarsi allo stesso per tali miscele, fino al 1° gennaio 2025, salvo quanto disposto dal punto 1.5 della parte A del medesimo allegato VIII.

inserisce il comma 3-bis e 3-ter

In base al nuovo comma 3 bis nella parte A dell’allegato XI, del D.Lgs. n.65/2003 ai detergenti (di cui all’art.2 del Reg.648/2004) si applicano le disposizioni del Decreto (art.15) indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo

In base al nuovo comma 3-ter viene definita in 50,00 euro l’importo della tariffa concernente l’attività di notifica delle imprese, da versare annualmente (per ciascun anno solare) all’Istituto superiore di sanità (con le modalità di pagamento pubblicate sul sito www.iss.it ). La tariffa annuale prevista dal tariffario dell’Istituto superiore di sanità alla voce 14.8 “Archivio preparati pericolosi per singolo registrante/anno” si riferisce al singolo registrante indipendentemente dal numero di prodotti notificati al medesimo Archivio preparati pericolosi.

modifica la parte D dell’allegato XI

La rubrica della parte D è ora «Centri antiveleni (CAV)»: viene apportata modifica testuale alla Sezione A e aggiunta una Sezione B «Scheda di dati di sicurezza. Numero telefonico di emergenza » che prevede l’inserimento nella scheda di dati di sicurezza di una miscela, di tutti i Centri antiveleni individuati dalle regioni e province autonome secondo le disposizioni dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente e riconosciuti idonei ad accedere alle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria. Tale obbligo va adempiuto entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Dopo la Sezione B viene aggiunta una «Sezione C – Elenco dei centri antiveleni» con l’elenco degli stessi.

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Antonio Mazzuca

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