DL Sblocca-Cantieri convertito: End of Waste, ancora un rinvio

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All’interno del convertito DL 32/2019: “Sblocca Cantieri” che abbiamo commentato in sezione edilizia, è stato introdotto durante il passaggio parlamentare di approvazione, il comma 19 all’art.1 che, al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, riscrive il comma 3 dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006)La versione precedente del comma 3 dell’articolo 184-ter indicava come normativa pregressa da applicarsi nelle more della definizione di decreti ministeriali sui criteri di recupero dei rifiuti, solo i DM n.161/1998 e n.269/2005 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, oltre alla precedente circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999 (che riportava chiarimenti sulla nozione di rifiuto).

La modifica al comma 3 dell’art. 184-ter del Codice Ambiente

In base al nuovo comma 3 dell’art. 184-ter del Codice Ambiente si stabilisce che, nelle more dell’adozione dei decreti (previsti al comma 2 del medesimo articolo) di adozione dei criteri comunitari di recupero dei rifiuti continuano ad applicarsi le normative vigenti (decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269) e le conseguenti autorizzazioni delle quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente (da emanarsi) potranno essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione dei criteri sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.Previsto, entro 12 mesi dall’entrata in vigore di quest’ultimo decreto non avente natura regolamentare, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dovranno presentare alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida.

Il commento delle Associazioni di settore

Puntuale, ancora una volta il commento delle associazioni di categoria: Utilitalia, FISE Assoambiente e FISE Unicircular durante il convegno “Zero rifiuti = cento impianti di trattamento”, organizzato da Amiu a Genova il 12 giugno 2019 avevano fatto un appello congiunto per modificare l’emendamento “End of waste” che, “rifacendosi a una norma risalente al 1998, non tiene conto dell’evoluzione tecnologica che il settore dei rifiuti e dell’economia circolare ha conosciuto” e che rischia di mettere in difficoltà le iniziative già in esercizio e di bloccare nuovi progetti, ponendo un freno allo sviluppo dell’economia circolare. “Preso atto che il provvedimento in discussione alle Camere non sarà modificato, l’auspicio – hanno sottolineato Utilitalia, FISE Assoambiente e FISE Unicircular – è che il Ministero dell’Ambiente promuova un tavolo di confronto che coinvolga gli operatori e consenta, attraverso un dialogo costruttivo, di definire nuove misure adeguate alle necessità del settore. Utilitalia, FISE Assoambiente e FISE Unicircular dichiarano fin da ora la loro disponibilità a partecipare a tale confronto”.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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