Interpelli: Dipartimento Pubblica sicurezza, come applicare il Testo unico di Sicurezza

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Continuiamo con l’analisi degli interpelli: nell’Interpello 11/2014 si conferma l’obbligatorietà della valutazione dei rischi (anche il rischio stress) nel Dipartimento di pubblica sicurezza e si indicano le regole per la nomina del RLS


Con l’interpello 11/2014 la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro risponde ad un quesito in materia di valutazione dei rischi (con riferimento all’art. 12 del Testo Unico di Sicurezza) da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL chiede se il Dipartimento ha o meno l’obbligo di documentare compiutamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori. Inoltre il Sindacato chiede quali sono i limiti della delega di funzioni e se le rappresentanze sindacali eventualmente presenti possono individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non coinvolgendo quindi i lavoratori.

Ricorda il Ministero del Lavoro che per il settore non sono ancora stati emanati i decreti attuativi del Testo Unico, di armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in specifici settori di attività quali quello di pubblica sicurezza. Nelle more dell’emanazione vige il Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450, i cui rinvii al D.Lgs. 626/94 si intendono rinviati al Testo unico di Sicurezza.

Valutazione dei rischi
Valendo quindi le regole del Testo unico, la Commissione conferma che anche per il Dipartimento di pubblica Sicurezza la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 17 co 1), la scelta dei criteri di redazione del Documento va rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità (art. 28 co 2 let a).L’esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità, deve essere suffragato da elementi di valutazioni la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro che valuterà, con riferimento al caso in concreto, la necessità di eseguire delle analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi.

Obbligatorio valutare il rischio stress e la formazione
Quindi la valutazione dei rischi, dovendo il datore di lavoro valutare tutti i rischi, deve estendersi necessariamente anche al rischio da stress lavoro-correlato, e la Commissione Interpelli sottolinea che le esigenze connesse al servizio espletato, attualmente disciplinate dal DM 450/1999, non incidono sull’obbligo di valutazione di questo fattore di rischio.
Inoltre, il datore di lavoro deve formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Individuazione del RLS
Quanto infine alla individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce le regole minime da rispettare, rinviando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione da parte dei lavoratori, numero e formazione, ecc. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto nel comparto della Pubblica Amministrazione bisognerà tener conto delle indicazioni provenienti dall’ARAN.

Limiti all’istituto della Delega
Un ultimo appunto riguarda i limiti dell’applicazione della delega nel settore di Pubblica Sicurezza, la Commissione Interpelli richiama e ribadisce i principi fissati in materia dal Testo unico: la delega non può essere considerata valida se rilasciata in difetto di uno qualunque dei requisiti specificatamente previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che i poteri formalmente conferiti al soggetto delegato restano in capo al soggetto delegante.
I requisiti per la validità della delega, lo ricordiamo, prevendono innanzitutto la possibilità per il datore di lavoro di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi, della redazione del documento e della designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; inoltre, il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e godere dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

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Redazione InSic

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