Verifiche agibilità post sisma: istituito il Nucleo Tecnico Nazionale

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Il DPCM 8 luglio 2014 istituisce il NTN (Nucleo Tecnico Nazionale) presso la Protezione civile: si compone di elenchi di tecnici di settore. Incluso nel decreto il modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica ed il relativo manuale di compilazione.


In Gazzetta (n.243 del 18-10-2014)è stato pubblicato il DPCM 8 luglio 2014 che istituisce il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica e per l’approvazione dell’aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica.

La gestione del NTC alla Protezione civile
Il NTN viene gestito e coordinato dalla Protezione Civile (art. 3), che con proprio decreto ne detterà il regolamento. Raccoglie tecnici, incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell’emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell’agibilità nell’emergenza post-sisma: tali tecnici sono iscritti in alcuni elenchi, specificati nell’articolo 1. Si tratta di elenchi regionali (NT-REG) che verranno regolati e istituiti dalle singole Regioni, ma anche di elenchi istituiti dalla protezione Civile e dai Vigili del Fuoco.
I tecnici, la cui iscrizione è quinquennale (vedi art. 8) devono essere abilitati all’esercizio della professione nell’ambito dell’edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche amministrazioni e’ sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico-strutturale. Presenti anche tecnici geologi abilitati all’esercizio della professione (per quelli in esercizio nella PA e’ sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza). Ciascun elenco incluso nel Nucleo tecnico nazionale (NTN) dovrà essere aggiornato, a ogni qualvolta intervengano variazioni e, comunque, con cadenza almeno annuale (art. 8) e trasmesso al Dipartimento della protezione Civile entro il 31 marzo di ogni anno.

Attivazione del NTN
L’attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) avviene di prassi in occasione di emergenze di carattere nazionale per la mobilitazione di tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell’emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e alla valutazione dell’agibilità dell”emergenza post-sisma (art. 4 e art. 5 per le modalità di impiego dei tecnici).
E’ fatto obbligo ai tecnici iscritti agli elenchi, di provvedere ad aggiornamenti formativi, da misurarsi attraverso l’acquisizione di crediti in un quinquennio, con modalità definite nei successivi regolamenti attuativi, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, e consistenti in seminari formativi, anche con modalità e-learning, somministrazione di test, partecipazione documentata ad esercitazioni o attività tecniche in emergenza (art. 8).

Responsabilità dei tecnici
I tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Tenendo conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell’analisi, il DPCM 8/7/2014 stabilisce che la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un’analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l’emissione del conseguente giudizio di agibilità. La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica.
Inoltre, si sottolinea nel decreto che la verifica di agibilità e la compilazione della relativa scheda AeDES non costituisce verifica sismica nè sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Verifiche di agibilità e Manuale
Le verifiche di danno ed agibilità sugli edifici ordinari sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, attraverso la compilazione della «Scheda AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica», e relativo manuale, approvati nella loro versione aggiornata e allegati al DPCM 8 luglio 2014 (allegati B e C).

Riferimenti normativi
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014
Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica e approvazione dell’aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione.
(GU Serie Generale n.243 del 18-10-2014)

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