Assicurazione infortuni per avvocati: differimento per il decreto sui requisiti minimi

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Con Decreto 10 ottobre 2017 il Ministero della Giustizia dispone il differimento di trenta giorni, dell’entrata in vigore del decreto 22 settembre 2016 che indicava condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.
Il decreto sarebbe dovuto entrare in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta l’11 ottobre 2016) e dunque a partire dall’11 ottobre 2017 ed è ora rimandato di trenta giorni.

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Il Decreto 22 settembre 2016: la copertura assicurativa per avvocati contro gli infortuni

Quanto alla Assicurazione contro gli infortuni (prevista all’art. 4) deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.
Deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.
Il contratto, si specifica nel DM 22/9/2016, deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.
Il decreto indica le somme assicurate minime:
-capitale caso morte: euro 100.000,00;
-capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
-diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.

Riferimenti normativi:
DECRETO 10 ottobre 2017 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Differimento dell’entrata in vigore del decreto 22 settembre 2016 recante condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato. (17A06983)
(GU n.238 del 11-10-2017)

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Redazione InSic

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