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Mancata tenuta dei registri antincendio, le responsabilità del datore di lavoro

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La Cassazione penale, con sentenza n. 3684/2014 ha deciso sulla responsabilità del legale rappresentante di una discoteca in caso di mancata tenuta dei registri antincendio, ai sensi dell’ex D.Lgs. 626/94. Con l’occasione torna sull’obbligo di tenuta dei registri, ai sensi della normativa di sicurezza e antincendio.

La vicenda
Il Tribunale di Padova, ha ritenuto il legale rappresentante di una società, responsabile di alcune contravvenzioni in base al d.lgs. 626/1994 (capi a e b) nonché al D.P.R. 547/1955 condannandolo ad una pena pecuniaria.
Le condotte del rappresentante, che gestiva una discoteca, consistevano nell’omessa istituzione del registro controlli antincendio (capo a), nella omessa designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e comunque, di gestione dell’emergenza, (capo B), nell’omessa sottoposizione di un estintore a controllo semestrale (capo c) e infine nell’omessa adozione delle misure di sicurezza atte a prevenire incendi (capo d).
Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando che l’imputato era stato posto a conoscenza delle violazioni e dell’invito all’estinzione in via amministrativa, e che ciononostante era rimasto inadempiente.
La difesa si era appellata relativamente alla inosservanza del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 32 rilevando che la norma non prevede l’obbligo di tenuta del Registro dei controlli antincendio (la cui omissione è stata oggetto della contestazione sub a), ma detta una diversa serie di obblighi a carico del datore di lavoro.

Secondo la Corte
La Corte di Cassazione ricorda che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 32 elencava gli obblighi del datore di lavoro ma non includeva l’obbligo di tenuta del registro Dopo la sua abrogazione con il Testo unico di Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, la disposizione dell’art. 32 è stata riprodotta ugualmente nell’art. 64 del TUS.
In ogni caso, il Registro, già previsto dal D.P.R. 37/1998, art. 5, comma 2 è stato eliminato perché il D.P.R. 151/2001, art. 12, comma 1, lett. b) ha abrogato il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 8.
La sentenza dunque va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Quanto alla sussistenza del reato di cui al capo B), esso risulta insussistente perché il legale rappresentante non aveva precisato se, pur in mancanza degli attestati di frequentazione al corso antincendio, fossero stati indicati o meno i nomi dei lavoratori designati.
Quanto alla omessa sottoposizione di un estintore a controllo semestrale e all’omessa adozione delle misure di sicurezza atte a prevenire incendi, la Corte esclude l’elemento soggettivo perché, rispetto all’unico estintore sfuggito al controllo risulterebbe evidente che si tratti di una mera dimenticanza del personale preposto, pertanto sussiste la buona fede dell’imputato.
La Corte argomenta poi, che la sentenza del tribunale si è limitata infatti a rilevare la regolarità delle notificazioni, compresa quella dell’avviso ad estinguere le violazioni in via amministrativa, e a dare atto del mancato pagamento, ma non ha speso una parola sull’accertamento della sussistenza dei reati contestati all’imputato. Secondo la Corte “Non è dato rinvenire nelle poche righe di motivazione alcun percorso motivazionale che possa giustificare la dichiarazione di responsabilità, non potendosi attribuire valore al solo capo di imputazione”. Cadono quindi i reati contestati ai punti b) e c) e assorbiti i rimanenti punti ovvero il quarto motivo (con cui si deduce l’assoluta indeterminatezza del capo di imputazione nel quale viene contestata genericamente l’omessa adozione di misure di sicurezza, senza che sia stato precisato quali fossero tali misure violate) nonché il quinto ed ultimo motivo (relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena).

Riferimenti normativi:
Cassazione Penale, Sez. 3, 28 gennaio 2014, n. 3684


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Redazione InSic

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