Apparecchi che bruciano carburanti gassosi: in Gazzetta il decreto di adeguamento europeo

1061 0
In Gazzetta ufficiale arriva il Decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 lungamente atteso e anticipato dal Governo nei giorni scorsi, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Pertanto, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/426, si intendono fatti a quest’ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI del medesimo regolamento.

il testo del provvedimento con normativa collegata e articoli di approfondimento, è disponibile sulla nostra Banca Dati Sicuromnia
Richiedi una settimana di accesso gratuito!.


Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083
Il D.Lgs. n.23/2019 apporta Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (sulla sicurezza dell’impiego del gas combustibile).
In particolare, introduce, all’art.1 il riferimento al regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori.
All’art.2 introduce poi altri riferimenti: chiarisce che “si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri”. Inoltre, si aggiunge che per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Riscritti poi gli artt.4 (Vigilanza) e 5 (Sanzioni).

La Vigilanza
In base all’art.4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, la Vigilanza spetta al Ministero dello Sviluppo Economico (prima si faceva riferimento al Ministero dell’Industria) che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008 (prima si parlava solo di laboratori autorizzati dal Ministero industria).
Si aggiunge un paragrafo specifico per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori: la funzione di Autorità di Vigilanza è svolta da MISE e Ministero Interno, avvalendosi delle Camere di Commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati ai sensi del regolamento sopra citato.
Si aggiunge ulteriormente che le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e si conferma (quanto già prima sinteticamente disposto) che i funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori sono ufficiali di polizia giudiziaria e i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione (venendo così incontro ai rilievi della Corte Costituzionale in sentenza 22-28 gennaio 1986, n.15 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n. 5).

Le Sanzioni
Prevista una depenalizzazione dei reati precedentemente previsti. Riscritto l’art.5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, che prevedeva per i trasgressori l’ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni o con l’arresto fino a due anni.
Ora si specifica meglio: il fabbricante, l’importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro (rimosso il riferimento all’arresto).
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario, quest’ultimo nei limiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali fermo restando l’obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, rischia la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 rischia la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro.
L’operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.
Il punto 5 dell’art. 5 chiarisce che il distributore è ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.

Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative
All’art.3 del D.Lgs. n.23/2019 si precisa che la sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative (sopra esposto) si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso ma, ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena comminata o irrogata per il reato.
Quanto ai procedimenti penali per i reati depenalizzati, che siano stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Si veda il dettaglio dell’art.3 per gli elementi di procedura richiamati.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23
Attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
(GU n.72 del 26-3-2019)
Vigente al: 10-4-2019

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore