Documentazione

Rilascio del DURC: nuovo interpello al Ministero del Lavoro

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Nell’Interpello 33 (in allegato) l’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A del D.M. 24 ottobre 2007.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che la Tabella A del Decreto 24/10/2007 stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi.
Tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Le violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione; viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa.

Esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.
Il Ministero cita, a titolo esemplificativo, la possibilità di godere di eventuali benefici legati alla corresponsione di “premi di risultato” laddove il termine per l’effettiva erogazione – liberamente scelto dal datore di lavoro e, dunque, non soggetto a decadenze ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al rilascio del DURC, ai sensi dell’allegato A dell’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007
Non sarà possibile usufruire per tutto il periodo di non rilascio del DURC di benefici concernenti ad esempio l’abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili.
Secondo il Ministero, in questo caso di tratta di agevolazioni correlate ad un preciso termine di fruizione, e la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell’erogazione ovvero al periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire dell’agevolazione. Pertanto ove la richiesta di rimborso o di fruizione dell’agevolazione venga effettuata in un momento successivo rispetto a quelli sopra definiti, la verifica da parte dell’INPS, chiamato a riconoscere l’agevolazione, deve continuare a riferirsi all’arco temporale in cui l’agevolazione stessa avrebbe dovuto essere fruita.

Infine il Ministero del Lavoro ricorda che con il Decreto del Fare, all’articolo 31 comma 8 ter “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio”
Pertanto, l’eventuale sospensione del DURC e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.
Inoltre, secondo il Ministero, le cause ostative al rilascio del DURC riguarda anche i Documenti acquisiti d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti (comma 8 quater): in tal caso, secondo il Ministero, le amministrazioni dovrebbero attivare i controlli, eventualmente a campione in merito alla presentazione alle competenti DTL delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.

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Redazione InSic

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