Collegato Ambiente: le novità per il mondo delle costruzioni

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Il DDL del Collegato ambientale, all’esame ancora dell’Aula modifica la disciplina relativa agli interventi di “nuova costruzione” del T.U. dell’edilizia


La Camera dei Deputati ha annunciato il 13 novembre, l’approvazione definitiva del disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (C. 2093-A): il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
La norma, è il Collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014 e contiene misure in materia di valutazioni ambientali, energia, acquisti “verdi”, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, risorse idriche.

Abbiamo visto, sempre su queste pagine le novità che riguardano il mondo della tutela ambientale. Diverse sono però le disposizioni che riguardano anche il mondo dell’edilizia.

L’articolo 23 del DDL del Collegato Ambientale (non ancora approvato) prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l’anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
La Camera, in un lungo dossier segnala che nel corso dell’esame in Commissione è stato inserito il comma 2, che modifica la disciplina relativa agli interventi di “nuova costruzione” del T.U. dell’edilizia, assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sopprimendo il riferimento ai manufatti “installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”, che nella normativa vigente sono esclusi dal novero dei predetti interventi.

Durante l’esame della Commissione, è stato inserito anche un comma 3 all’articolo 23, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative, in caso di abusi realizzati su aree ed edifici, e la loro destinazione alla demolizione delle opere abusive e alla rimessione in pristino delle aree.

Un ulteriore disposizione che riguarda il mondo dell’edilizia è contenuta nel nuovo articolo 24 bis del DDL del Collegato ambientale, introdotto in Commissione: con esso si disciplinano i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico. Introdotto anche un articolo 26 bis che interviene sull’applicazione dei sovracanoni idroelettrici agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.

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Redazione InSic

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