Appalti pubblici: tre nuove direttive UE sulle concessioni

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Sulla Gazzetta ufficiale europea L 94 del 28 marzo scorso sono state pubblicate tre nuove direttive in materia di appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni, in vigore tutte dal 17 aprile.


Si tratta delle direttive
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE


La Direttiva 2014/23/UE stabilisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici (art.6) ed enti aggiudicatori (art.7) (con le esclusioni di cui all’articolo 10 e per il settore delle comunicazioni elettroniche – art 11 e settore idrico – art 12) il cui valore stimato non è inferiore alla soglia indicata all’articolo 8 (valore pari o superiore a 5 186 000 EUR), soglia che può essere revisionata ogni due anni (a partire dal 30 giugno 2013 – vedi articolo 9) e corrisponde alla soglia stabilita nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio («AAP») per le concessioni di lavori
La Commissione calcola il valore di tale soglia sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1 gennaio.
L’articolo 17 indica poi alcune regole per le Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico, all’articolo 20 regola i contratti misti, anche per il settore difesa e sicurezza (art. 21)

La direttiva 2014/24/UE, che abroga la direttiva 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie stabilite all’articolo 4, pari a
• 5.186 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
• 134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
• 207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
• 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.

Il meccanismo di verifica delle soglie è analogo a quello previsto per la Direttiva 2014/23/UE. Alla Sezione 3 sono contemplate le esclusioni dall’ambito della direttiva, che riguardano i settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (art. 7), delle comunicazioni elettroniche (art. 8), Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali (art.9) e esclusioni specifiche per gli appalti di servizi (art. 10). Esclusi inoltre Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo (art.11) e Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico in base alle condizioni contenute all’articolo 12.

Infine, la Direttiva 2014/25/UE stabilisce norme sulle procedure per gli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie di cui all’articolo 15 il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:
• 414 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
• 5 186 000 EUR per gli appalti di lavori;
• 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
La direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34, una sottosezione riguarda poi Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza (art. 24) e nella Sottosezione 3 della Direttiva si regolano le Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture).

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Redazione InSic

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